Approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio il decreto-legge con Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il tutto si colloca, anche in questa circostanza, nel contesto giuridico e amministrativo dello Stato di emergenza che viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 e che fissa contestualmente l’introduzione del Green Pass dal 6 agosto prossimo e i nuovi parametri da osservare per le zone gialle, arancione e rosse fissate come regole anti CoViD-19 adottato  dopo la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.

La risalita dei valori di contagio accertata in queste ultime settimana, dovuta anche alla diffusione della variante Delta contrastata efficacemente ma non ancora in modo drastico  e la conseguente necessità di proseguire con insistenza, anche incentivandola, la campagna vaccinale sono tra i motivi che hanno indotto il governo Draghi a prorogare ulteriormente lo stato d’emergenza.

Si ricorda, per la memoria collettiva, che lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia e può altresì essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’interno dei quali protezione civile italiana è presente e partecipa direttamente.

Il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Il Consiglio dei Ministri può deliberare lo stato di emergenza nazionale, senza necessità di passare attraverso decisioni Parlamentari, per gli eventi calamitosi che rientrano, in relazione alla circoscritta dimensione del loro ambito, alla capacità di risposta del sistema di protezione civile e, infine loro estensione (nello specifico è il caso in questione); in Italia i livelli di cui sopra sono classificati in base a tre elementi progressivamente crescenti per importanza e incidenza e prevedono la direzione dei medesimi rispettivamente a livello comunale, a livello provinciale e regionale, a livello nazionale.

Lo stato di emergenza può altresì essere dichiarato anche come misura preventiva allorquando si verificano o si è nell’imminenza di calamità naturali o eventi correlati all’attività umana oppure fatti gravi sovranazionali cui partecipa la Protezione civile nazionale.

Lo stato d’emergenza deciso per far fronte alla crisi sanitaria da CoViD-19 ha avuto inizio lo scorso 31 gennaio 2020; successivamente lo stato d’emergenza è stato sempre prorogato, in ultimo nel decreto Riaperture di aprile, fino al 31 luglio 2021 ed ora fino al 31 dicembre 2021.

Va infine tenuto presente che lo stato di emergenza nazionale, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi con prorogabilità massima fino al 31gennaio 2022; a tale scadenza, non essendo necessarie o possibili ulteriori proroghe, sarà emanata una ordinanza di chiusura che disciplina e il rientro del subentro dell’Amministrazione competente in via ordinaria quindi il ritorno alla normalità.

Lo stato d’emergenza attribuisce al governo e alla Protezione civile dei poteri speciali che  consentono loro di procedere in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, comprese le procedure di approvazione di leggi e decreti.

Da quando si è entrati in emergenza sono state disposte misure come le zone rosse, l’obbligo delle mascherine all’aperto (poi decaduto il 28 giugno 2021), il distanziamento interpersonale.

Con lo stato d’emergenza nazionale, il governo può ricorrere ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non passano attraverso l’approvazione parlamentare; l’attuale esecutivo è invece intervenuto attraverso decreti legge, soggetti alla loro conversione da parte del Parlamento.

Con la proroga dello stato d’emergenza vengono mantenuti in funzione gli organismi istituiti per il contrasto all’evento pandemico a partire dall’individuazione del Commissario Straordinario e dalla nomina dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recentemente rinnovato.

Il Governo ha provveduto contestualmente ad adottare le seguenti misure in linea con il nuovo sistema di governo dell’emergenza sanitaria correlata agli eventuali possibili eventi pandemici e collegandoli ai nuovi elementi di calcolo introdotti anche con riferimento all’incidenza delle vaccinazioni attualmente in corso.

Dal giorno 6 del mese di agosto diventerà obbligatorio l’utilizzo della certificazione verde che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose); la certificazione ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o, ancora, con l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione verrà chiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dalla medesima data:

  • Accedere per la ristorazione svolta da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso, recarsi alla visione o partecipando a spettacoli, manifestazioni ed eventi aperti al pubblico, frequentare musei, mostre ed esposizioni, partecipare a sagre, fiere, congressi, centri estivi e concorsi pubblici;
  • Svolgere attività in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; analogamente per i centri termali, i parchi tematici e di divertimento;
  • procedere a una differente modalità di attribuzione dei colori alle varie Regioni mediante l’applicazione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati sino a questo momento sui quali poco o nulla incidevano gli effetti vaccinali; il sistema dei colori delle Regioni viene così basato sui criteri che portano alla occupazione dei posti letto “CoViD-19” nelle terapie intensive e nei reparti ospedalieri di cura della medesima malattia contagiosa;
  • assistere ed essere partecipi di spettacoli aperti al pubblico con posti assegnatiin zona bianca e gialla anche in spazi aperti; in zona bianca con capienza al 50% all’aperto (con più di 5.000 presenti) e al 25% al chiuso in zona bianca (con più di 2.500 presenti), stesso sistema in zona gialla ma limite massimo di 2.500 persone all’aperto e 1.000 al chiuso;
  • partecipare a eventi sportivi: con partecipazioni sino al 50% dei posti all’aperto e del 25% al chiuso in zona bianca; in zona gialla fino a 2.500 spettatori all’aperto e 1.000 al chiuso;
  • avere ben presente che per eventuali violazioni connesse o conseguenti al controllo del “Green Pass” o degli altri sistemi di verifica sanciti dalle disposizioni è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria dell’ammontare da 400 a 1000 euro per singola violazione sia all’utente che all’esercente (dopo il terzo controllo omesso è materialmente prevista l’applicazione di sanzione integrativa che giunge a prevedere anche la chiusura forzosa dell’esercizio per un periodo variabile di tempo che può oscillare da 1 a 10 giorni in ragione della sua gravità.

Il Decreto Legge adottato prevede altresì l’istituzione di un apposito fondo istituito a favore delle discoteche che risultano ad oggi l’attività maggiormente penalizzata dal susseguirsi delle decisioni assunte nel tempo.

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni; dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da CoViD-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da CoViD-19.

Relativamente al nuovo sistema di classificazione delle zone territoriali nazionali attraverso la colorazione, a completamento dell’informazione fornita si ritiene opportuno fornire di seguito le rispettive condizioni di collocazione:

Le Regioni restano in zona bianca se:

  1. a) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  2. b) qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti;
  3. c) la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da CoViD-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; oppure

– il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da CoViD-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Le Regioni passano da zona bianca a zona gialla se:

  1. a) l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
  2. b) qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni elencate di seguito:

– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da CoViD-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure

– il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da CoViD-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Le Regioni passano da zona gialla a zona arancione se:

  1. si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Le Regioni passano da zona arancione a zona rossa se si è in presenza di una incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni di seguito indicate:

  1. a) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
  2. b) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Relativamente alla partecipazione del pubblico sia agli eventi che alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.