Qual è la regolamentazione per piscina in casa vacanza da affittare?
Quesito esteso
Una villetta acquisita nel luglio 2018 ubicata nel Comune Carovigno (Brindisi), è dotata di una piscina con dimensione 17x5,5 metri con profondità massima approssimativa su un lato di circa 2,3 metri; la proprietà utilizza la villetta come casa vacanza e intende ampliarne l’uso procedendo anche a periodi locativi.
Le informazioni acquisite inerenti la possibilità di locare l’immobile con piscina in questione, evidenziano l’esigenza di dotare la stessa di un assistente bagnante a causa della sua profondità. Viene chiesto se quanto esposto corrisponde al vero e se esistono norme specifiche che possono aiutare.
Nel caso in cui venisse deciso di intervenire sulla piscina, quali le soluzioni che potrebbero essere adottate.
Risposta
Uso pubblico e privato di una piscina.
Nel caso di utilizzo plurimo della vasca di piscina e non esclusivamente di tipo “familiare/domestico”, si configura una classificazione che la assimila alle piscine di proprietà privata destinate però ad una utenza collettiva di tipo pubblico; ciò la colloca nell’area delle piscine che sono tenute ad avvalersi di assistente bagnante durante il funzionamento.
La figura dell’assistente bagnante è da porre in relazione a chi ha la responsabilità dell’impianto (proprietario) e che assume su di sé l’onere di nominare le figure di riferimento (assistente bagnante, addetto alle attività di gestione impianti tecnologici) che gestiscono l’impianto stesso nei suoi aspetti, compresi quelli della sicurezza.
Occorre comunque tenere conto del fatto che la materia è “concorrente” (stato-regioni) e che può regionalmente sussistere una normativa maggiormente puntuale (obbligatorietà/esclusione) per tale figura; per la Regione Puglia la normativa in questione è la L.R. 15 dicembre 2008, n. 35 Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio, che peraltro nulla innova rispetto a quanto esposto.
Nel caso venisse deciso un intervento strutturale sulla piscina, esso non modificherebbe il presupposto che determina la necessità dell’assistente bagnante; infatti tale presenza può essere evitata qualora si tratti di piscina condominiale e siano contestualmente presenti una serie di elementi di garanzia irrinunciabili.
Qualora tali elementi venissero a configurarsi in altre tipologie di impianti piscina, la possibilità di avvalersene va verificata con la normativa locale.
Più dettagliate e specifiche informazioni possono essere acquisite presso i locali organi di vigilanza territoriale (ASL) competenti.