L’avvenuta pubblicazione del Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità numero 37-2020 relativo alle “Indicazioni per le piscine di cui all’Accordo 16 gennaio 2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” editato lo scorso 31 maggio, ha definito, dettagliandolo, il quadro di riferimento cui attenersi per la riapertura e la gestione in sicurezza degli impianti natatori, dei parchi acquatici e delle strutture similari approfondendo in particolare l’analisi di rischio e indicando le modalità di contenimento e mitigazione del medesimo.

Partendo dall’assunto che gli impianti in attività abbiano sempre correttamente adempiuto alle disposizioni normative in essere dal 2003, anno di adozione dell’Accordo Stato/Regioni in tema di piscine, il Rapporto ha integrato le procedure da adottare e i comportamenti da osservare per contrastare, con la maggiore efficacia possibile, sulla base delle odierne conoscenze e consapevolezze, i possibili rischi per la salute individuale e collettiva.

Il Rapporto richiama all’attenzione di Gestori e fruitori il significato e l’importanza dei concetti di igiene e sicurezza applicati alle differenti condizioni di esercizio degli impianti e, facendo ciò rivaluta anche, ribadendone l’importanza, la figura dell’Assistente bagnanti  che, da sempre, ha rappresentato un elemento di divisione.

Solamente per ricondurre il ragionamento ad elementi di certezza, è bene fare memoria del fatto che tale figura è esplicitamente menzionata al punto 4.1 dell’Accordo citato laddove viene prevista la sicurezza dei bagnanti da assicurare durante tutto l’orario di funzionamento della piscina con figura abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente e vigila ai fini della sicurezza,  sulle  attività  che  si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali  intorno  alla  vasca; deve altresì essere prevista tutte le categorie di piscina come elencate al punto 2.2 del medesimo Accordo.

Tale figura, nelle diverse realtà regionali, è stata resa facoltativa, in condizioni di ordinario esercizio, con atto pubblico dell’Amministrazione competente purchè venissero attivate misure alternative, comunque predeterminate e concomitanti.

➡️ L’eccezionalità del momento e la condivisione del Rapporto ISS da parte del Coordinamento Interregionale Prevenzione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avvenuta il 28 maggio 2020, ha riassorbito di fatto tutte le “deroghe” intervenute nel tempo per ricondurre la materia ad una univoca interpretazione.

Rientra in questo contesto anche il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” protocollo 20/83/CR01/COV19 editato il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si pone in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

➡️ La scheda tecnica relativa alle piscine (pagine 16 e 17) resta sostanzialmente invariata introducendo al suo interno solamente due ulteriori riferimenti già presenti nel Rapporto dell’ISS (che assume con ciò ulteriore pregnanza).

In particolare viene fatto riferimento al principio del ricambio d’aria negli ambienti interni (tutti gli ambienti, non solamente quelli asserviti agli impianti natatori al chiuso), in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti; laddove sono presenti impianti, dovrà essere verificata la loro efficacia affinchè sia garantita l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti, mantenendo un affollamento correlato alle portate effettive di aria esterna.

Per gli impianti di condizionamento, se tecnicamente possibile, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.

➡️ In ogni contesto devono essere ulteriormente rafforzate le misure presenti inerenti il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, garantendo la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per il mantenimento dei livelli di filtrazione adeguati (anche utilizzando filtri di classe superiore).