Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 dicembre, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Certificato Verde rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistiche e commerciali anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, palestre e relativi spogliatoi, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto e centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto nonché parchi tematici e di divertimento;

– corsi di formazione in presenza.

Il Certificato Verde rafforzato è altresì necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al CoViD-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonchè dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza come sopra esplicitato consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Azienda Sanitaria Locale del referto a esito negativo, con le modalità previste da ogni singola Regione, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Il decreto prevede altresì che le capienze riguardanti i singoli impianti, saranno consentite al massimo al 50% per quelli all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Relativamente all’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al 31 marzo, è fatto obbligo indossarle per eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

Contemporaneamente all’adozione del decreto legge, il Ministero dell’Interno ha inoltrato ai Prefetti, ai Commissari del Governo e al Presidente della Regione Valle d’Aosta la circolare illustrativa del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da CoViD-19” che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Il Governo, comunque, pensa già ad un ulteriore provvedimento che prevede l’estensione del Certificato Verde rafforzato al mondo del lavoro.