In data 1° febbraio 2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente) rafforzando il sistema di prevenzione contro la fabbricazione illecita di esplosivi.

Il regolamento abroga il Regolamento (UE) 98/2013 che aveva lo stesso oggetto, i privati che hanno precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati prima del 1° febbraio 2021 che sono a detenerli, introdurli o usarli fino al 2 febbraio 2022.

Il Regolamento fissa altresì le norme comunitarie per la fornitura, l’introduzione, la detenzione e l’uso di un elemento chimico e dei suoi composti nonché l’eventuale soluzione formata da due o più sostanze; prevede altresì che vengano mantenute limitazioni alla disponibilità per i privati, imponendo anche la segnalazione alle autorità di eventuali transazioni sospette.

Due le categorie di precursori di esplosivi:

  1. precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che non devono essere messi a disposizione, introdotti, detenuti o usati dai privati, a meno che le loro concentrazioni siano inferiori a limiti specifici (acido nitrico, perossido di idrogeno, nitrato di ammonio, …);
  2. precursori di esplosivi disciplinati (acetone, nitrato di sodio polveri di magnesio);

Per entrambe le categorie è prevista la segnalazione alle autorità competenti entro le successive 24 ore, di transazioni ritenute sospette, di sparizioni e di furti significativi.

Il rilascio della licenza all’utilizzo o alla commercializzazione dei precursori esplosivi da parte dell’autorità nazionale è una opportunità prevista dal Regolamento Comunitario ma che in Italia non è stata perseguita e quindi ad oggi vi è il divieto assoluto di messa a disposizione dei privati dei precursori di esplosivi.

Per quanto attiene agli operatori economici, gli unici autorizzati alla commercializzazione dei precursori di esplosivi, essi sono tenuti a:

– informare l’operatore economico a cui forniscono precursori di esplosivi disciplinati, che gli stessi sono soggetti a una restrizione o all’obbligo di segnalazione;

– garantire che, quando forniscono precursori di esplosivi disciplinati, agli utilizzatori professionali o ai privati (nelle concentrazioni autorizzate), il loro personale sia a conoscenza e abbia consapevolezza di quali siano i prodotti che contengono precursori di esplosivi disciplinati, e sia altresì istruito circa gli obblighi fissati dal regolamento;

– verificare, ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni ad un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, le informazioni sul potenziale cliente e l’uso che ne intende fare;

– conservare le informazioni relative agli acquisti per i successivi 18 mesi;

detti operatori economici possono rifiutarsi di mettere a disposizione i precursori di esplosivi qualora ritengano che la transazione sia sospetta, mentre debbono segnalare le sparizioni e i furti significativi entro le 24 ore successive all’avvenuto accertamento (tale segnalazione deve essere effettuata al punto di contatto nazionale).

Considerato che gli operatori economici possono anche agire sul mercato on-line, i medesimi  sono tenuti ad adottare procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le possibili transazioni sospette; nel qual caso le medesime possono essere rifiutate e le medesime devono essere segnalate entro 24 ore al punto di contato nazionale.

Particolare attenzione deve essere posta nei casi in cui il potenziale cliente dei precursori di esplosivi disciplinati:

– non è in grado di precisare o appare estraneo all’uso dichiarato;

– intende acquistarne quantità, combinazioni o concentrazioni inusuali per il normale utilizzo;

– non fornisce un idoneo documento attestante l’identità e il luogo di residenza o, la propria condizione di utilizzatore professionale o di operatore economico, laddove ciò sia;

– utilizza modalità di pagamento inusuali, incluse somme in contanti.

Per il settore piscine, questo regolamento impatta in maniera sostanziale su alcuni prodotti che comunemente vengono utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina:

  • acido solforico, utilizzato come riduttore di pH
  • Perossido di idrogeno, utilizzato come ossidante di sostanze organiche nell’acqua o nei trattamenti “senza cloro”, compresi altri composti che lo contengono a concentrazioni superiori al 12% ( es. Acido Peracetico)

Dal 1 febbraio 2021 quindi, la commercializzazione a privati di

  • Acido solforico > 15%
  • Perossido di idrogeno > 12%

sarà vietata e potrà avvenire solo la commercializzazione tra operatori economici e verso utilizzatori professionali, documentata da apposita autocertificazione.

Assopiscine formula pertanto il consiglio di approfondire con gli operatori economici del settore tutte le pratiche necessarie per organizzare al meglio le attività previste e ottemperare correttamente al Regolamento di ormai prossima entrata in vigore .