Il Consiglio dei Ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nel tardo pomeriggio di giovedì 5 agosto 2021, ha adottato l’ultimo Decreto Legge contenente le misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle particolari attività scolastiche, universitarie e dei trasporti a decorrere dal primo settembre 2021.

L’attività scolastica e didattica, per l’anno 2021-2022, sarà svolta in presenza con possibilità di derogarle esclusivamente in specifiche istituzioni scolastiche o in quelle istituite per aree territoriali individuate a seguito di provvedimenti promulgati dai Presidenti delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci per le loro specifiche territorialità, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai pandemici o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o delle sue varianti, oggi particolarmente attive.

In questi termini si era peraltro anche espresso il Comitato Tecnico Scientifico che si è preoccupato altresì di richiamare l’attenzione delle istituzioni del sistema di istruzione nazionale, nonché dei fruitori, per quanto di rispettiva competenza, circa la necessità di adottare alcune misure di sicurezza ritenute necessarie:

  • obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nel corso delle attività sportive; l’obbligatorietà di dette linee guida possono essere derogate se alle attività partecipano esclusivamente studenti che si sono sottoposti alla vaccinazione o risultano guariti dal CoViD-19 (ovviamente da dimostrare attraverso specifica certificazione da esibire);
  • vietare l’accesso o la permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che eccede i 37,5°C;
  • il Commissario Straordinario provvederà ad organizzare e realizzare un adeguato piano di screening della popolazione scolastica.

Il mondo della scuola è inoltre tenuto ad essere dotato del cosiddetto “green pass” che potrà essere controllato in modo occasionale; in mancanza di tale certificazione l’accesso deve essere interdetto e costituisce mancanza equiparata ad una assenza che, al decorrere dal quinto giorno, determina la sospensione del rapporto di lavoro che configura altresì la cessazione dell’erogazione della retribuzione o di altra tipologia di compenso.

  • Sono previste maggiori tutele legali per il personale scolastico e universitario a condizione che vengano rispettate le norme decretate e le misure sancite da linee guida e protocolli; eventuali deroghe possono essere adottate dalle Università esclusivamente per attività svolte da studenti vaccinati o guariti (anche in questa circostanza il possesso del requisito è da dimostrare attraverso specifica certificazione da esibire se chiesto).

Dalla stessa data è prevista l’introduzione di nuove norme relative al trasporto di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, per il suo accesso e l’utilizzo; detta distinzione qualifica la necessità per il viaggiatore di utilizzare il Green Pass.

L’utilizzo dei mezzi di trasporto “urbani” può avvenire anche senza l’utilizzo del Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio; l’obbligo di Green Pass non si considera da applicare ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, non possono vaccinarsi.