Di seguito la posizione del sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Milano, dott. Giulio Benedetti, espressa nel suo importante contributo al convegno di ANACI Brescia sulle piscine, cui ha dato un significativo contributo anche Assopiscine svolgendo la relazione introduttiva.

Tema ispiratore la sempre migliore comprensione dell’importanza della sicurezza anche attraverso la figura dell’assistente bagnante nelle piscine condominiali.

Il magistrato ha evidenziato che “le disposizioni che coinvolgono la vigilanza in piscina introdotte con disposizioni regionali sono, per chi è chiamato ad esprimersi al riguardo, utili elementi di valutazione, ma non rappresentano un vincolo in quanto, in tema di responsabilità, prevale la legge ordinaria, il codice civile e quello penale”.

L’esempio fornito è stato quello di una piscina che in base alle disposizioni regionali non chiede una specifica sorveglianza e, al cui interno, viene trovato un bambino annegato; il fatto viene sottoposto a indagine essendo un rischio l’attività di piscina.

Ne consegue l’obbligo di redigere un DVR perché trattasi di luogo di vita e di lavoro e anche se la VdR prevista dal D.Lgs. 81/08 non può essere generalizzata, chi frequenta la piscina condominiale non è un dipendente dell’Amministratore, pur non escludendo che in piscina accedono persone che  svolgono attività per suo conto o per conto delle ditte di manutenzione; vale quindi l’art. 15 che detta misure generali di tutela.

Avendo la piscina le caratteristiche dell’attività pericolosa, “qualora si ritenesse di non applicare l’articolo 2050 cioè l’articolo che comporta l’inversione dell’onere della prova per attività pericolosa, sicuramente è da applicare l’articolo 2051 trattandosi di cosa data in custodia per la quale deve esserci una particolare vigilanza”.

Per avvalorare la tesi, il Magistrato ha riferito di una sentenza della Corte di Cassazione emessa nel 2021 che si è espressa circa una piscina nella quale era presente una pompa di alimentazione dotata di una griglia mobile a cui i bambini accedevano, giocando a toglierla e a metterla; una bambina, facendo questo gioco, rimane col braccio incastrato e muore annegata; nasce una causa civile e la Cassazione, che ha sostenuto il principio di diritto che l’attività natatoria nella piscina deve essere monitorata, tutelata e sorvegliata, ha ritenuto responsabili dell’evento in parte i Genitori e per l’altra larga parte l’Amministratore e il Manutentore.

Il Magistrato, in definitiva, non si è espresso negativamente circa una possibile riflessione sulla funzione e l’importanza della figura dell’Assistente bagnante ma ha ribadito che “le disposizioni regionali, dal punto di vista giuridico, se ne limitano le funzioni, non hanno valore, non potendo la vita umana essere posta sotto condizione”.

È dunque importante costruire un sistema di sorveglianza perché la responsabilità non è mai oggettiva, ma l’evento imprevenibile e imprevedibile sfugge a qualsiasi responsabilità e allora le attenzioni a prevenirlo devono essere il più elevate possibili.

La vigilanza in piscina è sicuramente un onere ma, l’argomento risparmio nella sicurezza, è un argomento che va contro il mercato delle piscine, degli Imprenditori, e anche nei confronti degli Amministratori di Condominio; la sorveglianza, a giudizio del Magistrato, è “argomento primario della piscina, senza di essa la piscina non solo deve essere chiusa ma deve essere completamente interrata”.