Condividiamo la circolare fornita dallo studio Botturi Ventura – commercialisti di Assopiscine – in merito all’iter da seguire per accedere al finanziamento bancario per la liquidità fino a 25.000 euro.


1. In sintesi
A far data da venerdì 17 aprile è entrata nel vivo, in termini operativi, la norma che prevede la possibilità di accedere al finanziamento bancario per la liquidità fino a 25.000 euro (il precedente decreto Cura Italia ne prevedeva 3.000 euro) messi a disposizione dal Fondo di garanzia per le Pmi sulla base di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera m) del cd. Decreto Liquidità (Dl 23/2020). Pertanto, a decorrere da ieri il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del fondo (Mediocredito centrale – Mcc) consente l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino al predetto limite di 25.000 euro.

2. A chi è rivolto
L’accesso a questa forma di finanziamento è rivolto a favore delle piccole e medie imprese (Pmi) nonché persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni a condizione che la relativa attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. È quindi evidente che in assenza di quest’ultima condizione l’accesso a questa forma di finanziamento è preclusa.
A riguardo si rammenta che ai fini del perimetro applicativo vi rientrano – ai sensi dell’art. 1, c. 5- bis, del Dl 69/2003 convertito nella legge 98/2013 e dal Dm 27 dicembre 2013 – anche i professionisti ordinistici o non.

3. Ammontare del finanziamento
Venendo all’entità massima del finanziamento richiedibile occorre evidenziare che l’importo deve sottostare contestualmente alla duplice condizione ossia:

  • non superiore a 25.000 euro;
  • non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi.

Ciò significa, ad esempio che nell’ipotesi che siano stati conseguiti ricavi per 120.000 euro in ogni caso il finanziamento concesso sarà pari a 25.000 euro, mentre nell’ipotesi in cui i ricavi siano pari a 50.000 euro l’erogazione massima sarà di 12.500 euro.
Altra questione che va evidenziata che, come anche chiarito dalla circolare Abi del 16 aprile 2020 (Prot. UCR/000723), nel caso in cui il richiedente proceda alla presentazione di più domande di finanziamento da parte di banche diverse, il Fondo rilascia la propria garanzia in relazione alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile (25000 euro).

4. Determinazione dei ricavi
In merito al parametro «Ricavi», occorre ricordare che in relazione agli esercenti arti e professioni si dovrà fare riferimento, necessariamente, alla voce «Compensi».

Nota bene: l’ammontare di questo parametro dovrà essere desunto, da parte del soggetto richiedente, dall’ultimo bilancio depositato, e non approvato o, in caso di soggetti non obbligati al deposito (società di persone, ditte individuali, professionisti ecc.), dall’ultima dichiarazione presentata. In altri termini, volendo essere più puntuali in relazione al bilancio dovremo fare riferimento – in relazione al momento in cui verrà eseguita la presentazione della domanda – al bilancio ultimo depositato e quindi, molto probabilmente al bilancio 2018.

Esempio: se lo scorso 15 aprile 2020 è stato approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019, ma non è stato ancora depositato presso il Registro Imprese, in caso di presentazione della domanda con data odierna, dovrebbe essere allegato comunque il bilancio 2018.

Nel caso in cui non si disponga del bilancio depositato e si debba ricorrere all’ultima dichiarazione fiscale presentata occorrerà necessariamente fare riferimento, almeno fino al prossimo 2 maggio, al modello PF2019 o SP2019. Ovviamente se la domanda verrà presentata dopo il 2 maggio potremmo fare riferimento al modello dichiarativo PF2020 o SP2020 (e quindi periodo di imposta 2019) ma solo nel caso che la stessa sia stata trasmessa.

Una casistica particolare è rappresentata da quei soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 per i quali è prevista un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del Dpr 455/2002 o alternativamente la norma parla, con una infelice formulazione, di «altra idonea documentazione» che in questo caso potrebbe essere ad esempio la dichiarazione annuale Iva comprovante l’ammontare di tali ricavi.

Inoltre, nelle ipotesi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In ogni caso, non può non essere messo in evidenza come società start-up siano penalizzate da questo meccanismo tenuto conto della difficoltà di conseguire ricavi negli esercizi iniziali, pur avendo grandi potenzialità di generarne per il futuro.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda
Rispetto al precedente articolo 49 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) sostituito dall’attuale articolo 13 del decreto Liquidità (Dl 23/2020) i termini di presentazione delle domande sono stati incrementati slittando dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 con la sola incertezza della disponibilità dei fondi per coloro che attenderanno a presentare la domanda salvo ulteriori rifinanziamenti.

Con riferimento alle modalità si rammenta, in primis, che la garanzia prestata dal fondo è gratuita e l’importo a garanzia diretta e di riassicurazione è integralmente, quindi al 100% in entrambe i casi, a carico dello Stato.

Tuttavia, l’aspetto più rilevante è rappresentato dal fatto che l’intervento del Fondo, oltre ad essere come detto a titolo gratuito, è automatico e senza valutazione da parte dell’istituto bancario permettendo con ciò l’erogazione da parte della banca alla sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza peraltro dover attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo cosi come anche ricordato dalla citata circolare Abi.

Questo significa che la banca di fatto può procedere all’erogazione immediata del finanziamento, sebbene dopo averne verificato i requisiti formali della domanda, senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia Pmi.

Resta inteso in ogni caso che il rispetto formale della domanda non preclude una verifica da parte del fondo, come vedremo, più accurata.

Tra l’altro è possibile monitorare i tempi di lavorazione della domanda da parte del richiedente tramite l’accesso al portale del Fondo.

Una ulteriore novità introdotta a riguardo con l’art. 13 del decreto Liquidità è l’estensione della durata del finanziamento che da meno di 18 mesi passa fino a 72 mesi (6 anni) con un preammortamento di 24 mesi (2 anni).

Infine, per quanto attiene al costo del finanziamento in esame, che come detto è garantito al 100% dallo Stato, la norma stabilisce solo che i tassi di interesse e i premi complessivi di garanzia, nell’ipotesi di riassicurazione, debbano essere determinati solo in relazione ai costi di istruttoria e di gestione definendo un massimale determinato quale sommatoria tra il tasso di Rendistato, ovvero il rendimento medio ponderato di un paniere di Titoli di Stato, con durata residua da quattro anni e sette mesi a sei anni e sei mesi e il differenziale tra Cds banche e Cds Italia, ossia la media delle quotazioni del credit default swap a 5 anni, aumentata di un ulteriore 0,2%.

Per poter quindi richiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo Pmi occorre inviare alla propria banca:

  • il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
  • il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le Pmi, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica (Allegato 4-bis).

Il modello di compilazione della domanda può essere tramesso anche mediante posta elettronica non certificata, unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente. Al momento della presentazione della domanda è opportuno ricordare che si dovrà prestare molta attenzione, tra le altre, ai seguenti punti:

1. che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);

12. che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata (inserire codice di classificazione Ateco 2007);

13. che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità: (inserire la finalità specifica o semplicemente: liquidità);

14. che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza Covid19;

17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)» delle misure temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni): (inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia).

In conclusione, è evidente che seppur non sussista una valutazione creditizia del soggetto richiedente nel compilare la domanda ci si dovrà sempre rammentare delle eventuali responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Pertanto, ricordandoci che nel compilare la domanda il richiedente si impegna a consentire qualsiasi controllo da parte del Gestore del Fondo si dovrà porre molta attenzione alla sussistenza della condizione preliminare per la richiesta, ossia il danneggiamento subito dal Covid-19, e la finalità che ha la richiesta (punto 13) quali ad esempio acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente «liquidità» come suggerisce la richiamata circolare Abi (e non certamente per acquistare un box auto!).