Situazione complicata che sempre più sembra evolvere verso crescenti difficoltà di interpretazione e di gestione, senza distinzione di territorio né di condizione socio-economica, oltre ventimila i soggetti che hanno contratto il virus e l’indice Rt, che descrive il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia è salito a 1,5, oltre cioè i valori di accettabilità. Nella realtà che si è venuta a concretare specialmente in questi ultimi giorni, è altresì indiscutibilmente presente, una evidente complessità e un depauperamento del tessuto produttivo che incide anche se in misura differenziata, spesso anche marcatamente, sull’intera popolazione del nostro Paese, contribuendo a generare ulteriori importanti momenti di riflessione per l’individuazione delle migliori strategie di contrasto. In questo contesto di difficoltà e crescente preoccupazione si è inserito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre, che segue di pochi giorni i due precedenti e rappresenta il concreto tentativo di ulteriormente intervenire con tempestività per una efficace risposta all’impennata dei contagi che hanno caratterizzato la nostra realtà in quest’ultima settimana orientando all’adozione di misure draconiane. Predisposto nelle ultime ore per consentire la formulazione delle dovute informative e redatto con il concorso delle forze politiche di maggioranza e minoranza, ascoltando anche gli Enti territoriali che si sono espressi in merito e hanno contribuito alla migliore definizione dei contenuti, anche se non ritenuta ottimale, ha lo scopo di meglio delineare alcuni degli aspetti lasciati in precedenza alla soggettiva interpretazione dei territori che però, sino a questo momento non hanno conseguito i risultati attesi o quantomeno auspicati; le misure di limitazione contenute nell’atto entreranno in vigore con immediatezza e resteranno in vigore sino al 24 novembre c.a.

👉🏻 Di seguito, distinti per tematica, i limiti posti dal Decreto .

  • Spostamenti :

A tutte le persone fisiche è raccomandato di non spostarsi , con mezzi di trasporto pubblici o privati , salvo che per esigenze lavorative , di studio , per motivi di salute , per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

  • Chiusure :

Le strade o le piazze dei centri urbani i che possono generare a generare assembramento, possono essere chiuse al pubblico dopo le ore 21.00 ; resta consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

  • Scuola :

L ‘ attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione – materna , elementari e medie – e per i servizi educativi per l’infanzia , continuerà a svolgersi in presenza; le scuole superiori adotteranno una didattica a distanza pari al 75% delle attività e dunque solamente un 25% in presenza , sull’intero territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

  • Università :  

Sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, essere predisposti piani di organizzazione didattica e delle attività curriculari in presenza ea distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

  • Bar e Ristoranti :

Le attività dei servizi di ristorazione e (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a partire dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 mentre è consentita , senza limiti di orari o, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti .
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per ciascun tavolo , purchè conviventi ; è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l ‘attività di confezionamento che di trasporto e ristorazione con asporto fino alle ore 24 , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze .
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metr o.
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che fornisce la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni sopra citate.

  • Luoghi pubblici :

Nei locali pubblici, aperti al pubblico, negli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso un cartello che indica il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel medesimo locale , sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

  • Servizi alla persona :

Tali attività sono consentite a condizio ne che le Regioni e le Province autonome hanno preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

  • Piscine e Palestre: 

Sono sospese le attività di palestr e , piscine , centri natatori , centri benessere , centri termali , fatta eccezione per l’ erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza , nonché centri culturali , centri sociali e centri ricreativi ; l ‘ attività sportiva di base e l’ attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi , pubblici e privati , sono Consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana.

  • Attività sportiva o motoria all’aperto :

Tale attività è consentita presso aree attrezzate e parchi pubblici , laddove accessibile, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività ; se la presenza è necessaria di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, la stessa è consentita.

  • Cinema e Teatri

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in vendita teatrali , da concerto , cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto .

  • Discoteche :  

Restano interdette le attività svolte in vendita da ballo , discoteche e locali assimilati , all ‘ aperto o al chiuso ; sono altresì vietate le feste nei luoghi chiusi e all’aperto , ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose .

  • Vendita giochi :

Sono sospese le attività di vendita giochi , scommesse , bingo e casinò .

  • Congressi e fiere:

Restano consentite solamente le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internaziona le, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e comunque tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i convegni , i congressi e gli altri eventi , ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

  • Pubbliche amministrazioni : 

L’ orario di ingresso del personale deve essere differenziato , un’eccezione del personale sanitario e socio-sanitario e di quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali .

  • Datori di lavoro privati:

È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale .

  • Parchi e giardini :

L’ accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori , anche accompagnati (familiari, abitualmente conviventi, deputate alla cura), alle aree gioco interne a parchi, ville e giardini, per svolgervi attività ludica o ricreativa all’aperto rispettando le dovute linee comportamentali.

  • Parchi divertimento :

Le attività sono sospese ; l’ accesso è consentito ai bambini e ragazzi i ai soli luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida vigenti.

  • Competizioni sportive: 

Sono sospese tutte le iniziative con la sola esclusione di eventi, competizioni e sedute di allenamento degli atleti agonisti , riguardanti gli sport individuali e di squadra , riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) , dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti utilizzati a porte chiuse , ovvero all ‘ aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Lo svolgimento dello sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche e nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto nonché tutte le gare , le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale

  • Maschera di protezione delle vie respiratorie:

È raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non convivent i, con l’ obbligo di mantenere una sicurezza interpersonale di almeno un metro ; è caldeggiato l’invito a non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

  • Luoghi di culto : 

Deve avvenire rispettando misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone , tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto degli specifici protocolli sottoscritti .

  • Musei e luoghi di cultura:

Il servizio di apertura al pubblico è assicurato una condizione che detti istituti e luoghi , tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori potrebbero rispettare la distanza tra loro di un metro .

Il DPCM rinvia anche agli annessi allegati che, al numero 9 , produce le “ Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 ” ( 20/178 / CR05a / COV19 ) che indicano scopi e principi generali e produrre schede tecniche da intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, riguardante dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone , soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti / visitatori / utenti , sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Relativamente alle PISCINE viene precisato che le indicazioni sono da applicare a quelle pubbliche e quelle finalizzate ad un uso collettivo in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. Pubblici esercizi, agrituristiche, camping, ecc.) Ove consentito l ‘ uso natatorio ; sono escluse dall’applicazione le piscine ad usi speciali di cura , di riabilitazione e termale , nonché le piscine in parchi tematici o strutture ricettive , balneari o di ristorazione ove non sia consentita attività natatoria, alle qualitrova applicazione , limitatamente all’indice di affollament o, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.

Al fine poi di garantire la SALUTE e la SICUREZZA dei LAVORATORI e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario siano adottati e declinati i protocolli condivisi di settore i quali tengano conto della coerenza con la normativa vigente , incluso il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ”aggiornato al 24 aprile 2020.

principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono :

  1. il distanziamento sociale : trova una distanza interpersonale non inferiore al metro ;
  2. la rigorosa igiene delle mani , personale e degli ambienti ;
  3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera .

Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere misure di sistema , organizzative , di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate per lo specifico contesto produttivo e di vita sociale , tenendo presente i criteri che fanno riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL.

DPCM 24 OTTOBRE

 

Aggiornamento : DPCM 24 ottobre 2020 – Ulteriori misure fornite dal Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno, in data 27 ottobre, ha ravvisato l’opportunità di fornire alcune indicazioni applicative del DPCM, nonché taluni elementi di chiarimento.
Nel DPCM si rinvengono nuove previsioni di contenuto esortativo che intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

  • Rientrano tra esse le raccomandazioni alle persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; trattandosi di raccomandazione, non occorre essere muniti di autodichiarazione fatte salve maggiori restrizioni introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.
  • Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione è raccomandato di adeguare i comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, evitando di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza; qualora ricorrano tali circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

  • Come sappiamo sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.
    Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, permettono agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di interesse nazionale, di svolgere in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
    Restano consentite le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
    Per quanto riguarda gli sport di contatto, individuali e di squadra, potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all’aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.
  • La sospensione delle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi, determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.

  • Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati; ne consegue che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell’ambito della finestra oraria 5.00-18.00 anche a beneficio di persone non direttamente alloggiate.

La disposizione è evidentemente volta a diluire i flussi di mobilità determinati da esigenze lavorative, onde corrispondere alla necessità di ridurre la concentrazione di persone nelle diverse fasce orarie della giornata.