Le principale modifiche presenti nell’11°DPCM adottato dall’inizio della pandemia riguardano i seguenti temi:

  1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, …) possono essere esercitate a partire dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 purchè le consumazioni siano fatte al tavolo, e con la presenza massima di sei persone per ciascun tavolo; mancando il consumo al tavolo ma solamente al banco l’orario di chiusura è anticipato alle ore 18.00.
  2. È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti sia l’attività di confezionamento sia quella di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  3. Le attività espresse in precedenza, restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili coerenti e idonei a prevenire o a concorrere a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o nei settori analoghi.
  4. protocolli o le linee guida sopra menzionati sono adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  gli esercenti le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, …) sono tenuti ad esporre all’ingresso del locale un cartello che indica il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida adottate.
  5. Sono consentiti i soli eventi e delle competizioni riguardanti gli sport individuali e gli sport di squadra qualificati di interesse nazionale o regionale dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dalle rispettive federazioni sportive nazionalidiscipline sportive associateenti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
  6. Gli eventi e le competizioni in questione, possono essere tenuti in presenza di pubblico, purchè la percentuale massima di presenze non determini il superamento di riempimento pari al 15% della capienza totale ospitabile e dichiarata nei progetti; il numero massimo di persone ospitabili non potrà comunque mai essere maggiore di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
  7. Gli impianti sportivi che consentiranno la presenza di pubblico, dovranno tassativamente assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria; vengono mantenute invariate le condizioni che devono comunque assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, l’obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso dell’impianto e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (copertura bocca e naso), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori.
  8. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza mentre, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane comunque complementare alla didattica in presenza; tutto ciò potrà avvenire modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
  9. Le università sono tenute a predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico che caratterizza il territorio, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
  10. Può essere disposta, con il coinvolgimento della competente Questura, la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, delle strade o delle piazze nei centri urbanidove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  11. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni; sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
  12. Le attività di sale giochisale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
  13. È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità con la sola esclusione delle manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionaleprevia adozione di Protocolli validati dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico), nel rispetto di specifiche misure organizzative adeguate alle dimensioni dell’evento e alle caratteristiche dei luoghi di effettuazione, e tali da assicurare a ciascun frequentatore la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
  14. Sono sospese tutte le attività convegnistiche congressuali, ad eccezione di quelle che vengono attuate con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico secondo le modalità espresse in precedenza; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni dovranno essere svolte in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
    Qui di seguito il Pdf integrale del DPCM 18 ottobre 2020: