Con il Decreto Rilancio, ex Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020 convertito con Legge numero 77 del 17 luglio 2020, il Legislatore ha introdotto alcuni crediti di imposta per le spese necessarie a fronteggiare l’emergenza CoViD-19 negli ambienti di lavoro quali il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120) e del credito  per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125) che prevedono modalità di fruizione e tempistiche differenti, ciascuna anche con qualifica fiscale differente.

Articolo 120 – il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al credito di imposta del 60% fino al limite di € 80.000 ed è riconosciuto a favore dei soggetti che eserciscono attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambientI al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Articolo 125 – il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è pari al 60% fino al limite di spesa di € 100.000 (cui corrisponde un credito di imposta massimo spettante di € 60.000) è riconosciuto a favore dei soggetti che eserciscono attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (in possesso del codice identificativo), a fronte delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Tempistica per l’effettuazione delle spese – l’Agenzia  delle Entrate con propria Circolare numero 20 del 10 luglio 2020, ha chiarito che le spese, per essere riconosciute, devono essere “sostenute” nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020, applicando rispettivamente il principio:

  • di cassa, per gli esercenti di arti e professioni;
  • di competenza, per le società

considerando gli importi al netto dell’IVA che, qualora risulti indetraibile, dovrà essere inclusa nella base di computo per il calcolo del credito di imposta.

Per quanto attiene alla sanificazione “interna”, la determinazione dell’ammontare della spesa sostenuta, potrà essere calcolato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente dedicate alla medesima, documentando quest’ultime mediante la compilazione di fogli di lavoro interni all’azienda; a ciò dovranno essere sommate le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti disinfettanti impiegati.

Riconoscimento, prenotazione e cessione del credito – il beneficio dei predetti crediti di imposta è subordinato, in base ai contenuti del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 259854 del 10 luglio 2020, alla trasmissione telematica di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il riepilogo delle spese sostenute o da sostenere nel periodo temporale compreso:

  • dal 20.07.2020 al 30.11.2020, per il credito di imposta di cui all’articolo 120 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • dal 20.07.2020 al 07.09.2020, per il credito d’imposta di cui all’articolo 125 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione; in questo caso, la comunicazione costituisce una sorta di “prenotazione” del credito effettivamente spettante, il cui ammontare verrà comunicato dall’Ufficio competente con apposito Provvedimento da emanarsi entro l’11 settembre 2020.

Nel caso di cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione F24, occorrerà trasmettere un’ulteriore comunicazione, a cura del cedente:

– a partire dall’1 ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa, per il credito adeguamento ambienti di lavoro;

– a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta sanificazione.

Rilevanza fiscale dei crediti di imposta – Il credito d’imposta il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP, per espressa previsione normativa (comma 3 dell’articolo 125), mentre una analoga previsione non è contenuta nel disposto di cui all’articolo 120, con la conseguenza che il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP; deve essere ricordato che quest’ultima agevolazione, potrà essere fruita solamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” come espressamente contenuto nella Comunicazione della Commissione Europea 2020/1863 e successive modifiche).

Scarica il modulo di comunicazione da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’Associato interessato ad incaricare lo Studio Ventura per la trasmissione telematica dello stesso, dovrà trasmettere al medesimo il modello compilato entro il 5/9/2020 previo, comunque, un contatto telefonico allo 0302452501.