E’ stato pubblicato il rapporto ISS n. 37/2020 con le indicazioni per le PISCINE.
Particolare attenzione per le piscine di Categoria A e per le piscine condominiali.

Prosegue l’attività informativa di Assopiscine legata, in questo periodo, all’evoluzione normativa in materia di piscine correlata al contesto pandemico ancora in essere, seppure con una incidenza progressivamente decrescente.
La settimana che si chiude in questi primi giorni di giugno segna due significativi passaggi normativi entrambi di ovvio interesse per gli Associati:
la transizione dalla seconda alla terza fase di gestione della pandemia con l’apertura progressiva di tutte le attività produttive e commerciali e la trasferibilità delle persone in tutte le aree del paese;
la pubblicazione del Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità numero 37-2020 relativo alle “Indicazioni per le piscine di cui all’Accordo 16 gennaio 2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” editato lo scorso 31 maggio.

La significatività e l’importanza del Rapporto è sicuramente prevalente e, ad esso, è opportuno riservare spazio in questa comunicazione.
Il Rapporto è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro dell’ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti con la collaborazione del Ministero della Salute, il Coordinamento Sanità della Conferenza Stato/Regioni, la Federazione Italiana Nuoto, le Università di Roma “Sapienza” e “Foro Italico” e la nostra Associazione.

Il testo completa le disposizioni normative in essere, approfondendo l’analisi di rischio inerente la gestione delle attività di balneazione negli impianti natatori, nei parchi acquatici, nelle strutture similari ed è stato condiviso dal Coordinamento Interregionale della Prevenzione – Commissione Salute della Conferenza delle Regioni lo scorso 28 maggio 2020.
Significativo è l’individuazione dei destinatari che spazia dalle Autorità regionali ai portatori di interesse nel settore delle piscine, per giungere sino ai fruitori e coinvolge le piscine di proprietà pubblica o privata destinata all’utilizzo pubblico e le piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile.

Il documento, del quale oggi se ne conoscono già i punti essenziali essendo stato promosso attraverso comunicazioni formalmente espresse anche nell’allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e successivamente rettificato in alcuni elementi dalla Conferenza delle Regioni in data 25 maggio basa il suo contenuto sui concetti di precauzione e di mitigazione evidenziando in più punti l’esigenza di evitare occasioni di aggregazione tenendo conto dell’andamento pandemico e introducendo modifiche organizzative a carico degli ambienti presi in considerazione, dei processi e delle procedure da osservare e delle attività che vengono svolte.

Relativamente alle misure generali da osservare viene quindi ribadita l’importanza del distanziamento interpersonale fra le persone in tutte le aree (transito, stazionamento, esercizio), dei limiti di affollamento da determinare in base alla necessità di mettere a disposizione dell’utente (in acqua e in aree di stazionamento) una superficie utile di 7 metriquadri, che salgono a 10 laddove si preveda la collocazione di ombrelloni per l’ombreggiamento.
Ulteriore elemento di attenzione sono le operazioni di sanificazione regolare e frequente di locali, superfici e attrezzature che si implementano con il vincolo di costante mantenimento del potere disinfettante dell’acqua di vasca; l’inosservanza delle disposizioni, anche di una sola di esse, comporta l’onere, a carico del Gestore, della soluzione immediata dell’eventuale anomalia che può portare alla chiusura dell’impianto.

Il Rapporto completa anche il quadro di riferimento per gli obblighi di vigilanza e assistenza ai bagnanti che, per questi ultimi, ne prevede l’obbligo per tutte le tipologie di impianto di balneazione comprese le piscine condominiali per le quali, a tale figura, è attribuito anche il compito di vigilanza e controllo sull’osservanza degli obblighi da parte dei fruitori. Essendo le azioni di contrasto al CoViD-19 la finalità da perseguire, il documento in questione dedica spazio anche alla filiera dei trattamenti destinata alla vasca, agli utilizzi sanitari e alla circolazione forzata dell’aria per le piscine confinate.

Opportunamente il Rapporto 37-2020 dell’I.S.S. evidenzia anche l’importanza della divulgazione dei messaggi informativi tramite apposita cartellonistica, locandine e altri mezzi informatici se e in quanto disponibili, ponendo anche attenzione ai comportamenti e alle tutela del personale che opera nell’impianto o su di esso interviene, quali il personale di accoglienza, quello di pulizia, gli assistenti agli spogliatoi laddove previsti, gli istruttori e gli allenatori, gli assistenti ai bagnanti e i manutentori; un riferimento viene altresì formulato in ordine alla formazione da impartire ai singoli soggetti che deve risultare essere stata fatta attraverso atti documentali.
Tutte le azioni intraprese devono essere opportunamente indicate (e sistematicamente registrate) in un documento, da eventualmente aggiornare se dovessero verificarsi le condizioni, che integra il Piano di autocontrollo o di Buone prassi in uso presso il singolo impianto; il medesimo deve essere opportunamente divulgato e portato a conoscenza degli interessati nelle forme e nelle modalità ritenute maggiormente consone (anche attraverso adeguata e opportuna cartellonistica).
Le ultime parole devono essere spese per la gestione dei rifiuti riferiti ai DPI utilizzati; le aree di interesse è bene siano dotate di contenitori dedicati provvisti di sacchetti da asporto che deve avvenire senza contatto con il contenuto e gestito nei rifiuti indifferenziati.

Scarica il PDF dell’accordo integrale: