Per opportuna informazione e conoscenza: Testo coordinato del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 – di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Al fine di semplificare l’azione di conoscenza, si riepilogano le principali disposizioni in esso contenute:

  • sospensione dei versamenti – dall’8 marzo al 31 marzo 2020 – e degli adempimenti diversi dai versamenti – dall’8 marzo al 31 maggio 2020, non prevista, in sede di conversione, la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, in quanto la norma è stata inserita nel decreto liquidità numero 23/2020;
  • in riferimento ai termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori restano sospesi, sempre dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, venendo meno però l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione;
  • è confermato il credito d’imposta per la cessione dei crediti ex art.55 nonché il bonus per i lavoratori dipendenti disposto dall’art.63; viene confermato, per l’anno 2020, il credito d’imposta ex art. 64, pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Detto credito è stato esteso dal DL n. 23/2020 anche ai costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di detergenti mani e disinfettanti.