Gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di un qualsiasi complesso strutturato, chiedono la presentazione di pratiche che necessitano di autorizzazione che si riverberano sull’adeguamento delle sole sezioni o parti interessate.
Questi interventi si qualificano come interventi manutentivi straordinari.
Nella fattispecie rappresentata, il solo cambio del telo non necessitando di autorizzazione da parte alcuno; conseguentmente non chiede interventi di modifica che allineino l’impianto ai dettami della UNI 10637.
La manutenzione ordinaria è quindi tale quando si fanno lavori di “sostituzione”, mentre la manutenzione straordinaria è tale quando si interviene su aspetti strutturali o comunque significativi e di impatto urbanistico.
Tutto quanto sopra esposto, ne consegue che l’intervento di sostituzione del rivestimento interno è di manutenzione ordinaria, come espresso nell’appendice B razionale al punto 5.9.6 della UNI 10637; ne consegue che non c’è nessun obbligo di adeguamento alla citata UNI 10637.
A supporto si riporta il testo dell’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 che definisce gli interventi.
Titolo IV – Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 31 — Definizione degli interventi
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
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