L’interrogativo avanzato ha già trovato riscontro, ancorchè per diversa motivazione, in un approfondimento documentato nella rubrica in “Assopiscine risponde” del 18 febbraio 2016 dal titolo “Confronto tra i vari sistemi di valutazione della scivolosità dei materiali per piscina” (https://www.assopiscine.it/servizi/assopiscine-risponde/290 confronto tra i vari sistemi di valutazione della scivolosità dei materiali per piscine).
Per quanto di interesse vengono di seguito espresse alcune delle considerazioni riconducibili al citato riscontro:
“Norma DIN 51097 (Germania): è applicata per la classificazione delle piastrelle in base alla loro scivolosità in ambienti sottoposti a traffico pedonale a piedi nudi, con test di idoneità e rispondenza previsti dalla norma DIN 51130, utilizzando i coefficienti previsti dalla DIN 51097, che classificano i prodotti in base al loro coefficiente d’attrito, in funzione delle esigenze specifiche di un determinato ambiente.
La normativa citata distingue la scivolosità delle superfici calpestabili (a piedi calzati o a piedi nudi) e precisa che, laddove si tratti di ambienti in presenza d’acqua, il pavimento destinato al calpestio a piedi nudi deve rispondere a specifiche prestazioni (DIN 51097).”
La normativa antiscivolo di riferimento (DLgs. 81/2008 art. 63 – DM. 236/1989) prevede che tale tipo di pavimentazione deve essere presente in tutti i luoghi aperti al pubblico; tuttavia non dettaglia il tipo di pavimentazione da installare nei diversi ambienti, bensì rinvia alle diverse classi di rischio (coefficiente di scivolamento R) per le diverse attività.
I coefficienti sono attribuiti in base a test di laboratorio da certificare da parte del produttore del materiale; l’accertamento del mantenimento del requisito è in capo al titolare (gestore, responsabile, …) che periodicamente deve documentarne l’effettuazione e mettendo gli atti a disposizione dell’organo di vigilanza (se chiesta come dimostrazione documentali).
L’abbinamento pavimentazione antiscivolo con lo specifico utilizzo normalmente segue questi abbinamenti:
R9 – interni non accessibili direttamente dall’esterno; ambulatori medici R10 – bagni e servizi igienici, spogliatoi, docce e bordi piscine, aree comuni.
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