Premesso che le norme di valenza nazionale cui riferirsi riguardano:
Il fatto che alcuni degli alloggi vengano locati (evidentemente con uso di piscina) di fatto modificano la condizione di utilizzo dell’impianto che da classificato come Gruppo B diventa, per questi ultimi, di Gruppo A2 (con esigenza di assistente bagnanti) inserendosi in strutture adibite ad altre attività ricettive (per esempio alberghi, camping, complessi ricettivi, agriturismi e simili – accorpando in quest’ultimo termine, residence, bed & breakfast, …); gli occupanti degli alloggi commercialmente locati infatti non si configurano come ospiti temporanei dei detentori l’alloggio che possono beneficiare dell’uso.
Ciò premesso, non potendo escludere commistione tra le due condizioni, il principio di maggior tutela fa prevalere le attenzioni dovute al Gruppo A2 rispetto a quelle del Gruppo B.
L’eventuale mantenimento della distinzione dei due gruppi di utilizzatori (con le differenti modalità di vigilanza) potrebbe avvenire solamente con la distinzione fisica dei momenti di utilizzo (esempio mattino Gruppo B e pomeriggio Gruppo A2; ovviamente con differenti condizioni di gestione).
L’impianto piscina, peraltro, si presume sia dotato di regolamento di gestione che deve esplicitare, tra l’altro, la tipologia di piscina di che trattasi, le condizioni di utilizzo della stessa, i titolari dell’accesso e, nella fattispecie, i differenti momenti di utilizzo con indicate le relative modalità.
Tenuto conto della profondità massima della piscina e del numero (presumibile) dei beneficiari si evidenzia che la dimensione della vasca offre lo spunto per una riflessione (a prescindere dal contenzioso in questione) sull’utilità del servizio di assistenza bagnanti e sulla opportunità, almeno, di un servizio di pronto intervento assicurato in ragione delle disposizioni locali emesse dall’organo sanitario di vigilanza territoriale.
Opportuno parrebbe comunque un interessamento dell’Amministratore dello stabile (che per quanto se ne può dedurre dalle informazioni fornite risulterebbe anche essere il Responsabile dell’Impianto con adeguate conoscenze e opportuna formazione) presso l’ASL competente per territorio, per conoscere le eventuali ulteriori norme cui doversi riferire in relazione all’area territoriale di insediamento dell’impianto.
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