Risposta
Il D.M. n. 37/2008, come modificato dal D.D. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, regolamenta – tra l’altro – la certificazione dell’attività di impiantistica e prevede che, al termine dei lavori eseguiti, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente al momento della conclusione dei medesimi, compresa la funzionalità dell’impianto realizzato o sul quale si è intervenuti, l’Impresa esecutrice è tenuta a rilasciare al Committente specifica dichiarazione di conformità.
Al fine di escludere interpretazioni soggettive, la norma formula specifica elencazione degli impianti per i quali deve essere rilasciata detta dichiarazione e fornisce appositi fax-simili di modelli che, opportunamente compilati per quanto di specifico riferimento, devono essere depositati in duplice copia (unitamente all’indicazione della tipologia dei materiali impiegati, al progetto o al certificato di collaudo degli impianti installati), entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto realizzato (o sul quale si è intervenuti), che ne inoltrerà una copia alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto (per i riscontri con le risultanze del registro delle Imprese).
Occorre tenere sempre presente che l’accesso e la consultazione dei dati in questione è possibile da parte di chiunque abbia interesse (giuridico) a ciò; anche per questo motivo le dichiarazioni devono essere compilate in modo chiaro e leggibile, complete di tutti gli elementi previsti, sottoscritte in originale da parte del dichiarante e del responsabile tecnico nominato di cui al D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante medesimo.
Relativamente alle “Dichiarazioni di conformità dell’impianto a regola d’arte” (Allegati I e II) le stesse debbono essere rispettivamente redatte:
Allegato I – da compilare a cura dell’impresa installatrice
Allegato II – da compilare a cura dei responsabili degli uffici tecnici delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, cioè delle imprese che intendono esercitare le attività relative a specifici impianti previa indicazione puntuale di quali attività trattasi, dichiarando il possesso dei requisiti tecnico-professionali chiesti per i lavori da realizzare.
Le dichiarazioni in questione prescindono dalla tipologia di piscina che viene realizzate essendo un documento che finalizza la correttezza dell’intervento prestazionale nei confronti del committente; esse pertanto possono essere utilizzate anche per le piscine private rientranti nelle norme UNI EN di recente introduzione.
I contenuti della modulistica, essendo da correlarsi al D.M. 37/08, sono quindi da ritenersi coerenti con tutte le finalità certificative.
Doverosamente si rappresenta il vincolo consequenziale che ne scaturisce nei confronti dell’Autorità Comunale e Camerale.