Atto costitutivo e Statuto – Assopiscine Associazione Italiana Costruttori Piscine

Approvato in sede di
ASSEMBLEA STRAORDINARIA – Bologna, 12 ottobre 2021

TITOLO I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Denominazione e Sede

È costituita un’Associazione denominata “ASSOPISCINE”, Associazione Italiana del settore piscine e wellness, che raggruppa tra l’altro, le Aziende, gli Operatori Professionali e gli Organismi Associativi, con propria sede legale collocata sul territorio nazionale o in altri Stati purchè facenti parte dell’Unione Europea che con essa interagiscono, e operanti nei seguenti ambiti lavorativi: Progettazione, Costruzione, Installazione, Commercio, Produzione, Distribuzione, Manutenzione, Gestione delle piscine, e Assistenza Tecnica alle medesime, Accessori e Affini, nonché nell’Editoria di settore.

L’Associazione ha sede a Brescia, in via Carlo Pisacane n° 9, ovvero in altra località e indirizzo che sarà individuata con decisione assunta in Consiglio Direttivo.

L’Associazione, con deliberazione assunta in sede di Consiglio Direttivo all’unanimità, o in sede di Assemblea in caso di decisione a maggioranza, a istituire delegazioni e uffici staccati, definendone ruoli, competenze e la struttura organizzativa.

La decisione assunta dovrà comunque essere ratificata in sede assembleare.

L’Associazione avrà durata fino al suo scioglimento.

Articolo 2 – Finalità

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza finalità di lucro in conformità a quanto stabilito dalla legge; persegue le seguenti finalità:

1) attraverso gli strumenti previsti dal presente Statuto, esercita la rappresentanza di tutte le componenti della categoria nei confronti degli Organismi Istituzionali e delle relative Amministrazioni, Organizzazioni Economiche, Politiche, Sociali e Culturali, nonché delle altre componenti della organizzazione imprenditoriale;

2) cercare forme di collaborazione con le Istituzioni, le Organizzazioni Economiche, Politiche, Sociali e Culturali, nazionali e internazionali per conseguire comuni finalità di progresso e sviluppo;

3) promuovere la cultura imprenditoriale e professionale degli Operatori delle Imprese associate attraverso la loro partecipazione a percorsi formativi di base e di aggiornamento in linea con l’evoluzione normativa e tecnica del settore, nonché certificare l’acquisizione delle relative competenze da parte dei medesimi;

Per il conseguimento delle suddette finalità, Assopiscine promuove la partecipazione attiva e responsabile dei propri Associati alla vita associativa, avvalendosi dei medesimi per la formazione degli Organi Direttivi democraticamente eletti e operanti sulla base dei contenuti del presente Statuto.

Tutti i Soci sono tenuti ad operare nella piena osservanza del Codice Etico e Deontologico, parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Conformemente ai compiti attribuiti dallo Statuto e sulla base dei mandati assegnati dall’Assemblea dei Soci, l’Associazione assolve alle seguenti funzioni:

1) Provvede a redigere e a tenere costantemente aggiornato il repertorio degli Associati;

2) Realizza, svolgendoli in proprio o avvalendosi di collaborazioni specifiche, studi e ricerche su tematiche ritenute di interesse per il settore o per le categorie che lo compongono con l’esclusivo intento di perseguire le finalità associative;

3) Provvede a fornire ai propri Associati tempestive informazioni e adeguate consulenze o elementi adeguati per meglio indirizzare le istanze pervenute, predispone servizi agli Associati sulla base delle esigenze emergenti, ivi compresa la tutela diretta di interessi singoli e collettivi, comunque legittimi, quando ne riceve mandato e, comunque, purchè i medesimi non confliggano con quelli propri dell’Associazione;

4) Provvede a stipulare accordi e convenzioni per conto di tutti gli Associati e/o gruppi di essi garantendo sempre e comunque la difesa e la tutela dell’identità associativa in ogni rapporto che va a costituire;

5) Provvede a designare propri rappresentanti, ove ciò sia previsto o si renda necessario, ovvero promuove la rappresentanza, laddove essa sia ritenuta utile o comunque opportuna, per il conseguimento dei fini associativi;

6) Organizza e partecipa a mostre mercato, fiere, congressi, meeting e altre tipologie di eventi che abbiano rilevanza per il settore e per gli Associati e abbiano svolgimento sia in Italia che all’estero;

7) Intraprende ogni iniziativa atta a sostenere e sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio con esclusione di attività industriali e commerciali e comunque finalizzate al lucro;

8) Intraprende i percorsi necessari per giungere a registrare un Marchio di Qualità come da specifico schema certificativo e regolamentare, tendente a contraddistinguere le tipologie costruttive e i materiali impiegati nella costruzione degli impianti piscina e wellness, nella gestione dei medesimi, nonchè nell’attenzione e nel rispetto delle Normative UNI ed EN e delle Leggi e dei Regolamenti in materia, sia di cogenza Nazionale che Regionale.

L’Associazione potrà accordare la propria collaborazione ad altri Enti e Organismi per la formulazione e lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle proprie finalità.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza nei confronti degli Organi di Governo, delle Aziende, siano esse pubbliche che private, delle Organizzazioni Sindacali.

Analogamente Assopiscine potrà aderire ad Organismi nazionali o sovranazionali che possano assicurargli rappresentatività efficace e significativa nelle realtà nelle quali si inserisce; in particolare quando queste gli permettono di essere parte di un sistema di imprese volte ad ottenere la cooperazione tra imprese per ottenere un continuo sviluppo e miglioramento anche a livello internazionale, di tutta la categoria;

attiva e promuove la ricerca scientifica e tecnologica mirata alla stesura di basi normative finalizzate al settore, alla certificazione di prodotto e controllo della qualità, in stretta collaborazione con istituti di ricerca e di normazione, sia nazionali che esteri.

Articolo 3 – Organi Associativi

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

1) L’Assemblea dei Soci;

2) Il Presidente;

3) Il Consiglio Direttivo;

4) Il Collegio dei Revisori;

5) Il Collegio dei Probiviri;

6) La Commissione Tecnica;

7) La Commissione di Designazione;

8) La Scuola Carlo Goglio.

L’Assemblea dei Soci è sovrana e presiede alla nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente ha la facoltà di nominare un Vice Presidente vicario che lo sostituisce su suo mandato.

Il Presidente, sentito il Vice Presidente vicario e il Consiglio Direttivo, provvede a nominare la Commissione Tecnica e la struttura tecnico-amministrativa della Scuola Carlo Goglio.

La Commissione di designazione si costituisce e svolge il proprio mandato secondo quanto previsto dall’articolo 24 dello Statuto.

Tutti gli incarichi sociali vengono conferiti a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio strettamente necessari e correlati allo svolgimento del mandato o dell’incarico ricevuto.

L’unico organo associativo titolato a formulare e decidere in merito a

– Codice Etico – Codice Deontologico;

– Adesione o cancellazione di Associati nonché eventuali nuove definizioni di tipologie di associato;

– Principi generali da osservare per la stipula di accordi o contratti tra componenti differenti che intendono attivare (e viceversa) rapporti con Assopiscine;

– Stipula di protocolli di intesa e rapporto con singole realtà della filiera dell’acqua che operano nella gestione di impianti acquatici e wellness ad uso pubblico;

– Autorizza la presenza di soggetti terzi che a qualunque titolo, comunque consono all’attività istituzionale di Assopiscine, chiedono o vengono invitati a partecipare a specifici momenti di approfondimento e discussione di pertinenza dell’organo direttivo;

è il Consiglio Direttivo su istanza prodotta da un suo componente.

TITOLO II – I Soci

Articolo 4 – Sezioni

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che appartengono alle categorie definite all’art.1, purchè rientrino nei parametri stabiliti dal presente Statuto.

Hanno priorità per l’iscrizione all’Associazione le imprese artigianali, industriali, commerciali e dei servizi, i professionisti individuali e le relative associazioni di categoria, nonché le società e imprese che operano nella gestione di impianti acquatici e wellness che appartengono prioritariamente ma non esclusivamente, ai seguenti ambiti:

Progettazione, Costruzione, Produzione, Installazione, Manutenzione, Distribuzione, Editoria di settore, Gestione di impianti pubblici e privati (all’interno dell’esclusiva qualifica loro assegnata);

possono altresì liberamente aderire in modo autonomo il singolo gestore di impianto di piscina a prescindere dal fatto che possa essere o non essere parte di una realtà associativa che già faccia parte di Assopiscine.

Ciascun associato è titolare di una propria specifica identificativa:

Soci Effettivi:

Operatori del settore da almeno 5 anni risultante da visura storica della CCIAA, oppure da certificazione di lavori eseguiti o, ancora, per aver frequentato corsi di formazione abilitanti alla professione o, infine, in possesso della abilitazione di cui al D.M. 37/2008 e, per quanto ancora in vigore, alla Legge 46/1990.

I Soci Effettivi sono autorizzati ad apporre il marchio Assopiscine sui documenti e/o sulle promozioni pubblicitarie a loro riconducibili.

Soci Operatori:

Operatori del settore che non hanno ancora maturato la prevista temporalità di 5 anni, ma che sono in grado di fornire, in attesa del completamento del percorso per l’acquisizione della qualifica di Socio Effettivo, formali garanzie di serietà professionale, attraverso la produzione di documentazioni di precedenti iscrizioni ad albi professionali o certificazioni alternative da valutare da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci Operatori sono autorizzati ad apporre il marchio Assopiscine sui documenti e/o sulle promozioni pubblicitarie a loro riconducibili.

Soci Collettivi:

È facoltà del Consiglio Direttivo di Assopiscine accettare adesioni prodotte in forma collettiva da gruppi di società o imprese, già costituite in forma associativa, o in forma individuale o collettiva di liberi professionisti e di aderenti agli Ordini e ai Collegi professionali, sempre che quanto svolto sia coerente, compatibile o complementare con le finalità, gli scopi e le funzioni dell’Associazione.

I Soci Collettivi sono tenuti a riconoscere ad Assopiscine una quota d’ingresso il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e partecipano alle votazioni assembleari con il seguente valore rappresentativo:

iscrizione individuale, consente di esprimere 1 voto;

iscrizione collettiva sino a 20 componenti, consente di esprimere 1 voto;

iscrizione collettiva sino a 50 componenti, consente di esprimere 2 voti;

iscrizione collettiva oltre i 51 componenti, consente di esprimere 3 voti.

L’adesione ad Assopiscine quale iscrizione individuale, può essere mantenuta per quattro anni dopo del quale l’adesione si evolve automaticamente in quella di Socio Operatore.

L’adesione ad Assopiscine quale iscrizione collettiva può essere mantenuta per quattro anni dopo dei quali l’adesione evolve automaticamente in quella di Socio Operatore.

Nel periodo di tempo durante il quale è mantenuta la qualifica di Soci Collettivi, gli individui, le società e le imprese cui è stata attribuita questa identità non sono autorizzati ad apporre il marchio Assopiscine su alcun documento e/o promozione pubblicitaria a loro riconducibili.

Articolo 5 – Adesione – Modalità – Durata

Le domande di ammissione ad Assopiscine, sottoscritte dai legali rappresentanti dell’impresa, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e contenere la dichiarazione di conoscenza del presente statuto e di accettazione delle norme e degli obblighi in esso contenute e che da esso derivano; alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata all’Articolo 4.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo.

Avverso un eventuale pronunciamento negativo, comunicato a mezzo Raccomandata AR o E-mail Certificata da parte del Consiglio Direttivo, l’impresa ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, da notificare a mezzo Raccomandata AR o E-mail Certificata, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione del Consiglio.

Qualora si evidenzino situazioni complesse che chiedano approfondimenti o integrazioni documentali, è facoltà del Collegio dei Probiviri chiedere l’audizione delle parti e l’eventuale produzione di documenti integrativi.

L’esito del giudizio dovrà essere formulato entro 3 (tre) mesi.

Nel caso il diniego venisse confermato dal Collegio, la domanda di adesione all’Associazione potrà essere ripresentata trascorso il periodo di almeno un anno dalla formale comunicazione della decisione avversa.

L’adesione ad Assopiscine ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare) e si intende rinnovata tacitamente se non viene disdettata almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata.

La prima adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione che coincide con la data di decorrenza del rapporto; se tale data è all’interno di una delle trimestralità dell’anno sarà il Consiglio Direttivo in carica a stabilire la quota associativa parziale da eventualmente applicare.

Articolo 6 – Quota Associativa

I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua, eventualmente frazionabile, della misura e con le modalità che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione alla Associazione è strettamente personale legata alla persona che sottoscrive la domanda anche se in nome e per conto dell’impresa o della società; fa eccezione l’evasione, senza rivalutazione, dell’istanza prodotta a seguito del decesso del contraente.

Articolo 7 – Perdita Qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

1)  Dimissioni o mancata ottemperanza di quanto previsto all’art. 6. Il socio dimissionario non ha titolo ad esigere il rimborso delle quote di adesione versate, né di esimersi dal versare quanto dovuto per l’esercizio in corso;

2) Perdita o mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 1/2/4/5;

3) Cancellazione dall’elenco degli Associati deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, per aver contravvenuto agli obblighi sanciti nello Statuto o aver compiuto azioni ritenute tali da arrecare danno all’immagine dell’Associazione. La delibera di cancellazione dall’elenco degli Associati deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei soci nel primo incontro utile.

Avverso tale deliberazione l’Associato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nelle forme e con le modalità previste all’Articolo 5; l’Associato cancellato in modo definitivo dall’elenco non può più aderire ad Assopiscine.

4) Morosità dovuta al mancato pagamento, anche di un solo rateo della quota dovuta; trascorsi 30 giorni dalla scadenza fissata senza che sia intervenuto il pagamento, la Segreteria dell’Associazione formula via E-mail un sollecito e trascorsi ulteriori 90 giorni segnala la situazione al Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedimenti.

5) Recesso da parte dell’Associato qualora il medesimo sciolga di sua iniziativa il rapporto.

L’Associato può recedere in qualsiasi momento dal rapporto con Assopiscine ma l’efficacia della sua azione diventa esecutiva dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di recesso; la comunicazione deve essere indirizzata, a mezzo lettera raccomandata con RR o pec al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 settembre. Il socio che si avvale del recesso, non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né dei ratei ancora dovuti relativi all’esercizio in corso. L’eventuale possibile intervento di cambiamento della ragione sociale di un Associato non costituisce elemento estinguente il rapporto associativo.

Comunicazioni effettuate nel rispetto delle modalità ma senza l’osservanza della scadenza temporale tassativamente prevista, determina la condizione di un ulteriore anno di rapporto associativo.

Articolo 8 – Rappresentanza e Diritti

Nell’ambito dell’attività associativa, l’impresa aderente è rappresentata dal suo titolare o dal legale rappresentante che deve dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico e Deontologico che l’Associazione si è data.

Il Titolare o il Legale Rappresentante dell’Impresa può delegare le proprie funzioni e diritti ad altra persona della stessa impresa, stabilmente o temporaneamente ovvero occasionalmente, a mezzo comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione, purché la persona delegata abbia all’interno dell’impresa effettive, rilevanti e documentate responsabilità aziendali.

Nei casi previsti dal presente Statuto, la delega di rappresentanza in sede assembleare, può essere rilasciata a Persona di un’altra impresa associata; ogni persona può comunque essere portatrice al massimo, di una delega.

I gruppi di imprese, controllate da una società operativa o finanziaria secondo le norme del codice civile, possono essere portatrici di due deleghe.

L’adesione da diritto al Socio Operatore di partecipare all’attività statutaria e di avvalersi di tutte le prestazioni che l’Associazione mette a disposizione, nonché di quelle che derivano dalla sua qualifica. Più in particolare, l’adesione da diritto ai soci Operatori di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, assistenza diretta per la tutela di interessi specifici, la consulenza e l’informazione; nonché di partecipare alla vita associativa con diritto, se in regola con il versamento delle quote, di elettorato attivo e passivo e, inoltre, di fare uso dei segni distintivi dell’Associazione.

Articolo 9 – Obblighi

Gli Associati si impegnano ad osservare lo Statuto e il Codice Etico e Deontologico, offrono la loro collaborazione per il conseguimento dei comuni fini istituzionali oltre a rendersi disponibili a fornire notizie sull’attività aziendale chieste dagli organi dell’Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun Associato.

Gli Associati non devono essere gravati da carichi pendenti e tenere un contegno che non porti nocumento all’immagine di Assopiscine e alla funzione di rappresentanza cui la stessa assolve.

L’Associazione può utilizzare le notizie che provengono dai propri Associati esclusivamente per il conseguimento dei propri scopi utilizzandole nei limiti imposti

dalla legge.

In particolare l’Associato deve:

1) Attenersi e rispettare il Codice Etico e Deontologico;

2) Osservare i contenuti dello Statuto

3) Applicare i contratti collettivi di lavoro sanciti a livello nazionale e territoriale tra le parti sociali;

4) Attuare convenzioni e ogni altro accordo stipulato dall’Associazione;

5) Rinunciare a ricoprire cariche elettive in più di una Associazione che abbia scopi e/o finalità analoghe o assimilabili a quelle di Assopiscine;

6) Comunicare alla Segreteria, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all’aggiornamento dell’elenco degli Associati;

7) Aderire all’invito di fornire dati e notizie, all’Associazione nell’interesse della categoria;

8) Versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati;

9) Esporre il logo Assopiscine, sui propri documenti e nelle produzioni pubblicitarie;

10) Rispettare quanto indicato nelle Linee Guida, nel Manuale, nelle Norme UNI ed EN e nei Regolamenti e Leggi in materia.

L’Associato è tenuto all’osservanza degli obblighi dettati dal presente articolo, la cui inosservanza può determinare il deferimento al Collegio dei Probiviri per eventuali sanzioni da stabilire in rapporto alla gravità dell’inadempienza, fino a giungere alla cancellazione dall’elenco degli Associati (come da art. 7 punto 3).

TITOLO III – L’Assemblea

Articolo 10 – Costituzione

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è previsto possa essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono considerate ordinarie le Assemblee convocate per l’approvazione del consuntivo relativo al bilancio di esercizio e del preventivo dell’anno successivo (riferimento di dettaglio all’Articolo 12).

Sono considerate straordinarie le Assemblee convocate per l’approvazione di argomenti eccedenti l’ordinaria gestione dell’Associazione (riferimento di dettaglio all’Articolo 13).

Tutti i Soci in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto vigente hanno titolo ad esercitare il loro diritto di voto e tutti gli altri diritti riconosciuti loro.

In particolare deve essere precisato che potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e delle eventuali sezioni della stessa (come previste dall’art. 4), i soli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Associato è titolare di un solo voto e nel caso di impossibilità materiale a produrlo, potrà attribuirlo tramite delega scritta da far valere in Assemblea da altro Associato. Ogni Associato potrà essere portatore di 1 (una) delega.

Articolo 11 – Finalità

Spetta all’Assemblea:

1) Esprimere pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività della categoria e gli interessi delle imprese che ad essa appartengono;

2) Eleggere gli organi dell’Associazione previsti statutariamente;

3) Esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa demandate dal Presidente e dagli organi statutari dell’Associazione.

Articolo 12 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’annuale esercizio associativo finanziario, coincidente con l’anno solare che decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

L’Assemblea

– avrà ad oggetto l’approvazione del conto consuntivo dell’anno appena concluso e del programma di attività nonché del bilancio di previsione per l’anno in corso;

– procederà, secondo le scadenze statutarie, alla elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;

– procederà altresì alla nomina degli eventuali componenti del Comitato per la stesura dei regolamenti interni che Assopiscine intenderà proporre per l’adozione. La richiesta di convocazione dell’Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto, oltre che dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, potrà essere formulata da almeno il 50% più uno degli Associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo; in tale ultima circostanza l’Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Perché l‘Assemblea possa essere validamente costituita e idonea a deliberare nonchè per la validità delle sue deliberazioni è necessario, in prima convocazione, l’intervento di un numero di Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti, mentre in seconda convocazione la stessa è da ritenersi validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega. L’Assemblea è convocata per raccomandata, oppure per E-mail certificata (PEC) o, ancora, per fax almeno 15 giorni prima.

Articolo 13 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sugli argomenti eccedenti

l’ordinaria gestione delle attività associative quali:

1) Riforma o revisione dello Statuto;

2) Fusione, Accorpamento, Scioglimento della Associazione;

3) Tematiche rilevanti riguardanti ruoli, competenze e argomenti relativi gli altri organi dell’Associazione.

La stessa viene formalmente convocata dal Presidente dell’Associazione su proposta del medesimo, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, dal Collegio dei Probiviri, oppure su istanza di un numero di Associati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli iscritti.

Le eventuali modifiche da apportare allo Statuto potranno essere discusse e deliberate solamente dall’Assemblea Straordinaria e solo se inserite in modo chiaro ed esplicito all’ordine del giorno.

Il testo aggiornato dello Statuto deve essere approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo e inserito, per la sua consultazione integrale sul sito dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea nella quale il medesimo dovrà essere approvato; di tale avvenuto inserimento deve esserne data informazione con E-mail certificata PEC,  a tutti gli iscritti nell’elenco degli Associati.

Perché l‘Assemblea straordinaria possa essere validamente costituita e idonea a deliberare nonchè per la validità delle sue deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto in prima convocazione.

In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in presenza o per delega scritta di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto e con il parere favorevole di almeno i 4/5

(quattro quinti).

L’Assemblea è convocata per raccomandata, oppure per E-mail certificata (PEC) o, ancora, per fax almeno 15 giorni prima.

Articolo 14 – Convocazione Assemblea

La convocazione dell’Assemblea può avvenire mediante avviso inoltrato a mezzo raccomandata oppure via E-mail per posta certificata, o, ancora, per fax  al domicilio dell’Associato, almeno 15 giorni prima della data prevista.

L’Assemblea può essere convocata nel luogo individuato dal Consiglio Direttivo purché sia in Italia e, nella relativa convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo e l’orario di svolgimento della riunione.

Titolo IV – Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 – Composizione – Durata in carica

Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti oltre al Presidente.

Il numero dei componenti deve assicurare, per quanto possibile, la massima rappresentatività degli associati e la scelta del numero è bene si attesti sul numero massimo quando gli Associati superano le 100 (cento) iscrizioni.

Al Presidente compete l’individuazione del Vice Presidente vicario da individuare all’interno del Consiglio Direttivo che è comunque chiamato a ratificarne il mandato.

Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo può promuovere la formazione di specifiche Commissioni di studio e lavoro attribuendo ad esse specifici compiti e funzioni e procedere alla nomina dei suoi componenti individuandoli sia tra gli Associati che tra i non associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi.

Possono essere eletti Consiglieri solo i legali rappresentanti o loro delegati delle singole realtà Associate purchè le stesse siano in regola con le obbligazioni statutarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e idoneo ad assumere decisioni e procedere a deliberare se ad esso partecipano la maggioranza dei suoi componenti includendo tra essi il Presidente. Le deliberazioni vengono preferibilmente adottate all’unanimità o, in caso di impossibilità, a maggioranza, con il prevalere, in

caso di parità, del voto del Presidente.

Articolo 16 – Dimissioni Consiglieri

Nel caso un Consigliere eletto presenti le proprie dimissioni o risulti assente per più di 3 riunioni consecutive, fatti salvi motivi di salute personale documentati, il Consiglio Direttivo è autorizzato a cooptare, se ritenuto utile al suo miglior funzionamento, il candidato consigliere che nell’ultima elezione ha ricevuto il maggior numero di voti dopo i candidati eletti. La nomina di quest’ ultimo dovrà comunque essere ratificata nella prima Assemblea ordinaria utile.

Articolo 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno 3 (tre) volte l’anno e comunque ogniqualvolta il medesimo lo ritenga necessario oppure quando ne venga chiesta la convocazione da parte di due Consiglieri.

La convocazione dovrà pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, tramite E-mail o posta certificata.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;

2) proporre all’Assemblea la cancellazione dagli elenchi degli Associati morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito nello Statuto;

3) redigere in autonomia o con l’ausilio di esperti il bilancio di previsione e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea generale degli Associati e curare gli affari di ordinaria amministrazione;

4) deliberare l’ammontare delle quote associative annue che dovranno essere versate ad Assopiscine dagli aderenti entro il termine di tempo che verrà fissato;

5) fissare sede, data e orario di svolgimento delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, sussistendone le motivazioni, o tale convocazione venga chiesta nelle forme e modalità previste dagli Associati;

6) istituire rapporti di collaborazione professionale o eventualmente di dipendenza con persone, enti, organizzazioni terze;

7) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti degli Associati;

8) curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dallo Statuto, la straordinaria amministrazione residuale;

9) proporre all’Assemblea, per l’approvazione, standard relativi a materiali, tipologie e quant’altro attinente la costruzione delle piscine al fine di salvaguardare il livello qualitativo dei prodotti e ancor più delle differenti realtà operative associate;

10) proporre all’Assemblea iniziative inerenti lo sviluppo tecnico professionale degli associati e quant’altro ritenuto opportuno e funzionale per la qualificazione del prodotto piscine e welness sul mercato nazionale ed estero, nonché per la sua promozione e tutela;

11) procedere all’istituzione della Commissione Tecnica di cui all’Articolo 3 dello Statuto individuandone i componenti;

12) adottare gli atti necessari e svolgere gli adempimenti utili a deliberare per il rilascio del Marchio di qualità;

13) partecipare alla organizzazione od organizzare in proprio fiere, mostre, meeting, seminari ed altre tipologie di eventi consimili aventi a tema il settore piscine e wellness.

Articolo 19 – Segreteria del Consiglio Direttivo

All’interno del Consiglio Direttivo dovrà essere individuato un Consigliere Segretario.

È altresì facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un Segretario individuato all’esterno del medesimo, il quale potrà dare, unitamente ad una eventuale struttura tecnica, esecuzione delle delibere del Presidente, attendere alla corrispondenza, curare l’amministrazione dell’Associazione inclusa la tesoreria, incaricarsi delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, provvedere alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente in relazione alla competente responsabilità.

Al Segretario e alla eventuale struttura tecnica saranno riconosciuti un compenso e le spese di trasferta strettamente necessarie.

Titolo V – Organi dell’Associazione

Articolo 20 – Presidente

Il Presidente, che può essere eletto anche tra i non Associati, agisce in nome, per conto e nell’interesse di Assopiscine su mandato attribuito dall’Assemblea, dirige l’Associazione, ne è il legale rappresentante e agisce in nome della stessa con piena capacità negoziale in ogni circostanza ed evenienza.

È eletto dall’Assemblea, ed il suo mandato dura 2 (due) anni ed è rieleggibile solo per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati.

Il Presidente ha la facoltà di provvedere ad assumere, in via d’urgenza indifferibile, deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo previa informativa a ogni singolo Consigliere e conseguente risposta scritta da parte del medesimo da comunicare a mezzo e-mail entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

Il mancato riscontro è da interpretare come un parere contrario; in caso di adozione del provvedimento con la prevista maggioranza, la deliberazione così assunta dovrà comunque essere ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) iscritti all’Associazione eletti direttamente dall’Assemblea che provvedono a nominare al loro interno il Presidente; quest’ultimo ha titolo a partecipare agli incontri del Consiglio Direttivo in forma via consultiva.

I Revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione della Associazione e, a seguito del rilievo di irregolarità, hanno la facoltà di promuovere la convocazione dell’Assemblea.

Il Collegio dura in carica per un periodo di 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Nel caso un componente eletto presenti le sue dimissioni, il Collegio dei Revisori è autorizzato a cooptare, se ritenuto utile al miglior funzionamento del medesimo, il candidato Revisore che ha ricevuto nel corso della votazione il maggior numero voti escludendo gli eletti. La nomina di quest’ultimo dovrà comunque essere ratificata nella prima Assemblea ordinaria utile.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno e alle riunioni potranno partecipare con soli poteri in via consultivi il Presidente (Articolo 20) ed il Segretario (Articolo 19) dell’Associazione.

Saranno riconosciute ai revisori le spese di viaggio strettamente necessarie.

Articolo 22 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di presiedere, sovrintendere e sorvegliare la gestione complessiva e di dettaglio dell’Associazione in tutte le sue competenze nel rispetto delle norme dettate dallo Statuto, dal Codice Etico e dal Codice Deontologico.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli Associati o fra gli Associati e l’Associazione, pronunciando le proprie decisioni inappellabili in merito.

Il numero dei componenti nominati dall’Assemblea fra i Soci che abbiano doti di benemerenza e rettitudine comprovate, è pari a 3 (tre); durano in carica 2 (due anni) e possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il proprio Presidente, che dovrà mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente di Assopiscine e con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta all’anno, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno 2 membri.

Il Presidente del Collegio ha titolo a partecipare agli incontri del Consiglio Direttivo a cui parteciperà con esclusive funzioni consultive.

Articolo 23 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica è formata da cinque componenti effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo, e dura in carica due anni con possibilità di rinnovo senza limiti di mandato. Il numero dei componenti può essere aumentato in ragione delle esigenze effettive, organizzative e funzionali manifestate dalla medesima; l’incremento dei componenti deve essere formalizzato con nomina del Consiglio Direttivo.

I componenti la Commissione sono scelti tra gli Associati ad Assopiscine ma anche tra professionisti esterni ad essa ma in possesso di provata capacità ed esperienza nel settore.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi, per qualsiasi motivo ciò avvenga, il Consiglio Direttivo provvederà ad integrare la Commissione. La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno; alle riunioni hanno facoltà di partecipare in via consultiva il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Verranno riconosciute ai componenti le spese di viaggio strettamente necessarie e correlati allo svolgimento del mandato o dell’incarico ricevuto.

Articolo 24 – Commissione di Designazione

La Commissione, è presieduta dal Presidente di Assopiscine ed è composta di diritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Presidente del Collegio in carica dei Probiviri.

Assolve al compito di individuare e proporre al Consiglio Direttivo, tra i soci, uno o più nominativi, derivanti anche da auto candidature, per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.

La Commissione ascolta chiunque ritenga opportuno effettuare comunicazioni al riguardo e di propria iniziativa può interpellare, a suo insindacabile giudizio:

1) Gli associati;

2) I componenti il Consiglio Direttivo;

3) I componenti il Collegio dei Revisori;

4) I compomenti il Collegio dei Probiviri;

5) I componenti effettivi della Commissione Tecnica.

In mancanza di candidature o di nominativi per l’elezione dei membri degli organi associativi sono rieleggibili, in via straordinaria e per una sola volta, i membri uscenti.

La commissione viene convocata dal Presidente in carica, centoventi giorni prima della data prevista per l’elezione degli organi. Entro sessanta giorni dall’affidamento dell’incarico, la Commissione si pronuncerà a maggioranza assoluta dei partecipanti, comunicando il risultato al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo provvederà a convocare l’Assemblea per perfezionare le operazioni di voto entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Articolo 25 – Scuola Carlo Goglio

È costituita la Scuola Carlo Goglio che ha una dipendenza diretta dal Presidente di Assopiscine e dal Consiglio Direttivo al quale deve sistematicamente riferire quanto programmato e attuato.

Possiede autonomia operativa con la clausola di informare il Presidente di Assopiscine che riveste il compito di Direttore.

Assopiscine è sede formativa riconosciuta AIFOS e per questo motivo opera con i vincoli imposti dalla normativa specifica allorquando rilascia i crediti formativi.

Si avvale della collaborazione, per quanto necessario alla definizione e allo svolgimento delle attività, della struttura amministrativa di Assopiscine.

Alla formulazione delle proposte formative e delle iniziative delle quali la Scuola è ritenuta soggetto attuatore, concorre il Consiglio Direttivo che è considerato anche soggetto deputato a concorrere al coinvolgimento dei potenziali partecipanti.

La Scuola Carlo Goglio è tenuta entro due anni dall’approvazione dello Statuto a redigere un Regolamento che presiederà allo svolgimento delle attività e che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro i successivi trenta giorni dalla sua presentazione ufficiale e riscontrata dalla Segreteria.

Titolo VI – Il patrimonio

Articolo 26 – Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

1) Quote annuali d’iscrizione;

2) Proventi per prestazioni di servizi vari agli Associati o a soggetti terzi;

3) Introiti per erogazione di attività didattico formativa a favore di personale operante nelle Imprese associate o con rapporti di collaborazione con le medesime;

4) Contributi volontari, lasciti e donazioni sia sotto forma di denaro che di beni mobili o immobili.

5) Tutto quanto esposto concorre alla formazione del Il patrimonio sociale che viene amministrato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – Destinazione delle risorse per scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad un’altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Articolo 28 – Divieto di distribuzione delle risorse

Vigenti inoltre il divieto di distribuzione,anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo diversa imposizione legislativa.

Articolo 29 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati titolari del diritto di voto in proprio, con esclusione delle deleghe.

Analogamente la richiesta di assemblea generale da parte degli Associati a oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Articolo 30 – Controversie

Tutte le controversie non aventi carattere patrimoniale che potranno sorgere tra l’Associazione e gli Associati sono sottoposte al Collegio dei Probiviri.

Al Collegio dei Probiviri per lo svolgimento del mandato assegnato sono attribuiti i poteri istitutori e decisionali ed il verdetto che emette è inappellabile.

Per quanto attiene alle controversie con valenza patrimoniale che possono insorgere tra gli Associati e l’Associazione, è competente il Foro di Brescia.

Articolo 31 – Sedi periferiche

L’Associazione ha la facoltà di istituire delle Sedi staccate nelle località ritenute opportune al fine di favorire il raggiungimento dei fini associativi.

Articolo 32 – Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e a quelle di natura fiscale previste dalla vigente legislazione anche relativamente all’associazionismo.

Articolo 33 – Logotipo di Assopiscine

Assopiscine si dota di un logotipo che la rappresenti e la cui veste grafica è approvata dall’Assemblea che ne ha preso visione e lo ha fatto proprio all’unanimità/maggioranza dei presenti.

La veste grafica del logotipo contiene gli elementi identificativi dell’Associazione e rimarca il suo senso di appartenenza alla filiera globale dell’acqua di cui Assopiscine è parte integrante e sostanziale, ispirando fiducia e superiorità rispetto ad altri identificativi appartenenti al medesimo settore di attività.

Scarica lo statuto in PDF