Emanate ai sensi dell’articolo 7 del DPCM del 2 marzo 2021 per le aperture nelle “zone bianche” delle attività sportive di base e motoria in genere.

Il testo, editato dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce indicazioni che assicurano la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che presiedono alla gestione o ne abbiano la responsabilità, di centri di attività motoria, palestre, piscine.

L’indirizzo generale del documento, che è stato validato dal CTS, ha carattere temporaneo ed è strettamente legato all’emergenza epidemiologica e, al capitolo 11 tratta delle disposizioni per le piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche ed escludono le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale e fanno riferimento ai Protocolli Attuativi emanati dagli organismi a ciò preposti che prevedono:

– la conferma dell’idoneità alla balneazione dell’acqua a seguito di accertamenti analitici di tipo chimico-microbiologici ripetute mensilmente durante i periodi di apertura della piscina al pubblico, fatte salve necessità che chiedano una frequenza maggiormente ravvicinata.

– la predisposizione di una adeguata informazione sulle misure di prevenzione per i frequentatori, gli istruttori e gli assistenti ai bagnanti da parte del gestore che dovrà altresì provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione di messaggi che facilitino i comportamenti da assumere.

– la redazione di un programma delle attività pianificato che elimini condizioni di aggregazioni anche regolamentando i flussi nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

– l’accesso agli impianti dovrà avvenire esclusivamente tramite prenotazione e dovranno essere adeguatamente organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare, anche in questo contesto, il distanziamento di almeno 1 metro.

– gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti per i quali ne è vietato l’uso promiscuo; comunque l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.

– gli spazi, compresi quelli destinati a solarium, debbono essere tutti adeguatamente dotati di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; tutte le aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti e altro debbono essere puliti e disinfettati frequentemente.

– le aree solarium e verdi devono assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) tale da assicurare una superficie di 10 mq per ogni ombrellone mentre la densità di affollamento in vasca è da fissare attribuendo 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio che si allineano alle norme regionali per le piscine non a uso natatorio.

– gli arredi delle aree solarium e verdi debbono essere disposti assicurando di lasciare percorsi dedicati che assicurino un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

– l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca deve essere rigorosamente mantenuto in presenza di bagnanti tra 1,0- 1,5 mg/I, il cloro combinato a 0,40 m g/ I e il pH 6.5 -7.5 controllato sul posto ogni due ore.

– il divieto di soffiarsi il naso e urinare in acqua e l’obbligo di indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.

– il genitore/accompagnatore deve avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con l’autonomia e l’età.

– le piscine che non consentano il rispetto delle indicazioni devono essere interdette.

Di seguito in allegato il “Nuovo protocollo attuativo delle linee guida per l’attività sportiva”