In data 10 gennaio 2022 sono state pubblicate a cura del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le Linee Guida aggiornate, più dettagliate e prescrittive, redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021 numero 52 aggiornate nel tempo sino al Decreto Legge 7 gennaio 2022 numero 1 che assicurano l’esercizio delle attività in piscina.

Si tratta di misure legate all’emergenza sanitaria che, se necessario, potranno essere ulteriormente declinate, tramite nuovi protocolli.

Nel dettaglio, l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde CoViD-19 rafforzata e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).

Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 marzo 2022, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a piscine, centri natatori, centri benessere per le attività all’aperto e al chiuso, inclusi spogliatoi e docce.

Fino al 14 febbraio 2022, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di attività è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il documento illustra le misure di prevenzione e protezione, le pratiche di igiene negli spazi comuni, le modalità di attuazione delle misure, le modalità di verifica, controllo e monitoraggio delle stesse, le sanzioni, nonché le disposizioni per le piscine pubbliche e private esplicitate nell’allegato 5 “Disposizioni per le piscine pubbliche e private”.

Le disposizioni contenute si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche e per tutte valgono i seguenti obblighi

  1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato
  3. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
  4. Prevedere l’accesso agli impianti tramite prenotazione.
  5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce
  6. Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale con divieto all’utilizzo promiscuo degli armadietti
  7. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani
  8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni
  9. Calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al DPCM del 13 ottobre 2020 e s.m.
  10. Calcolare il numero e gestire le entrate dei frequentatori
  11. Regolamentare la disposizione delle attrezzature
  12. Assicurare l’efficacia dei trattamenti acqua e la frequenza dei controlli sul posto dei parametri
  13. Confermare idoneità dell’acqua alla balneazione con preventive analisi
  14. Vietare di soffiarsi il naso e urinare in acqua e far indossare pannolini contenitivi ai bambini
  15. Pulire e disinfettare le aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature
  16. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria
  17. Assicurare lo stesso trattamento per le piscine ludiche e quelle natatorie
  18. Raccomandare al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini
  19. Le vasche che non rispettano le indicazioni esposte sono interdette all’uso
  20. Rigoroso monitoraggio delle vasche per bambini
  21. Definire le modalità di accesso alle strutture da parte di ogni tipologia di utente e misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.