Come è oramai notizia diffusa e assimilata, per poter accedere e fruire dei servizi offerti dagli impianti piscina limitatamente alle attività al chiuso, dallo scorso 6 agosto è entrato in vigore l’obbligo di esibire la Certificazione Verde o “Green Pass” come gli esterofili la definisco, introdotto dai Decreti Legge  numero 52 del 22 aprile e numero 105 del 23 luglio 2021, che comporta conseguenze sul piano operativo per l’attività di interesse.

Ciò premesso, può essere opportuno formulare alcune considerazioni per allineare quanto più possibile le disposizioni emanate inerenti gli obblighi correlati alla Certificazione Verde rispetto ai comportamenti da osservare pur nella consapevolezza di alcune criticità ancora irrisolte che, auspicabilmente, saranno quanto prima oggetto chiarimento da parte delle Autorità preposte.

Premesso che i riferimenti decretativi richiamati in precedenza sono i riferimenti cui fare obbligatoriamente riferimento, è doveroso – almeno per memoria collettiva – ricordare che l’Italia permane, sino a fine anno, nella fascia emergenziale e che ciò può comportare la fluttuazione, determinata dalle variazioni degli indici parametrali in vigore legati all’incidenza dei contagi CoViD-19, in zone di colore diverso (bianca, gialla, arancione, rossa).

Nella specifica realtà che ci caratterizza oggi come zona bianca, risulta consentito l’accesso esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione sopra menzionata, relativamente a:

1) “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, (…) limitatamente alle attività al chiuso”;

2) “servizi di ristorazione, bar e altri servizi (…) per il consumo al tavolo, in ambiente chiuso”;

3) “centri ricreativi e sociali, centri culturali, (…) limitatamente alle attività svolte al chiuso”.

Per quanto esposto, diversi sono gli elementi che sollecitano una gusta riflessione che dovrebbe aiutarci a sempre meglio comprendere il significato di quanto viene espresso dal legislatore:

  • la prima riflessione ci viene proposta dal concetto di attività svolta al chiuso che, inevitabilmente somma tutte le circostanze per svolgere o esercitare le quali è necessario accedere agli spazi al chiuso provvisti di idonea Certificazione Verde;
  • la seconda riflessione riguarda anch’essa l’attività svolta al chiuso ed è connessa all’utilizzo degli spogliatoi degli impianti piscina e dei servizi che gli stessi offrono e che, per accedere, necessitano anch’essi della Certificazione Verde;
  • la terza riflessione è rivolta ai servizi di ristorazione e, in particolare, ai bar che, in moltissime realtà, è allocato all’interno della struttura e raramente offre spazi esterni per le consumazioni; per correttezza e coerenza di ragionamento, sembrerebbe giusto sostenere che il consumo al banco del prodotto non rientra tra i vincoli posti dall’uso della Certificazione Verde, ma analizzando asetticamente tale valutazione, sovviene il fatto che l’analisi della norma non può essere fatta senza un coerente coordinamento con le altre disposizioni che consentono ai soli possessori di Certificato Verde l’accesso ai centri sportivi, culturali e ricreativi;
  • la quarta riflessione è conseguenza della precedente che suggerisce prudenza in attesa di indicazioni governative maggiormente precise e quindi considerare anche l’ingresso al bar, qualora interno all’attività, riservato ai possessori di Certificato Verde.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso disponibile la Certificazione Verde con esclusione dei minori di età inferiore ai 12 anni e gli esenti sulla base di certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, ai seguenti utenti del Servizio Sanitario Nazionale purchè in possesso della documentazione attestante

1) l’avvenuta ricezione della prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;

2) l’aver completato il ciclo vaccinale;

3) l’avvenuta guarigione da CoViD-19 nei sei mesi precedenti;

4) di essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del test, presso una struttura sanitaria abilitata a rilasciare la Certificazione Verde, con precisa richiesta di rilascio del medesimo da parte dell’interessato; la struttura sanitaria provvederà all’invio dei dati alle Autorità competenti che a loro volta lo inoltreranno all’interessato.

I controlli riguardanti le Certificazioni Verdi devono essere effettuati dal Proprietario o dal legittimo Detentore, oppure da altro soggetto dagli stessi delegato allo scopo con atto formale scritto; è un adempimento non espressamente chiesto dalla norma ma certamente utile per la migliore definizione delle competenze e dei ruoli ed è da rammentare che in tal caso, lo stesso deve essere incaricato con atto formale scritto recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

La tematica inerente i controlli è stata oggetto di una adeguata attività di controllo e verifica da parte del Garante per la protezione dei dati personali e, da tale attività, ne è scaturito il seguente quadro:

1) potranno essere effettuati controlli solamente da soggetti pre-incaricati e istruiti;

2) costoro dovranno provvedere alla lettura del codice a barre verificandone l’autenticità, la validità e l’integrità della Certificazione e le generalità dell’intestatario;

3) potrà essere chiesto il documento d’identità per la verifica dell’identità personale;

4) la verifica non è considerata raccolta di dati dell’intestatario in qualunque forma.

Ne consegue la necessità di aggiornare le procedure e le misure oggi adottate per l’emergenza sanitaria, individuando con precisione i soggetti incaricati e fornendo loro idonee istruzioni su attività da svolgere e modalità di esecuzione dell’incarico evidenziando ciò che non deve essere effettuato in nessuna circostanza; da rammentare che gli accessi senza la Certificazione Verde laddove dovuta, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00= a 1.000,00= Euro, sia a carico del Gestore che dell’utente, con sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni alla terza violazione.

Allo stato attuale delle disposizioni, non esistendo l’obbligo formale di vaccinazione per i lavoratori e auspicando chiarimenti da parte delle Autorità preposte, pare opportuno fornire un utile contributo con queste indicazioni:

– in presenza di lavoratori subordinati, il Medico competente è l’unico soggetto autorizzato a conoscere lo stato di salute dei dipendenti e a verificarne l’idoneità alla mansione specifica per i lavoratori non vaccinati; sarà pertanto solamente su sua indicazione che il Datore di Lavoro potrà valutare eventuali variazioni nelle mansioni assegnate;

– in presenza di collaboratori, sono consigliate valutazioni analoghe a quelle espresse in precedenza avvalendosi del Medico sociale.