In data 10 gennaio 2022 sono state pubblicate a cura del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le Linee Guida aggiornate, più dettagliate e prescrittive, redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021 numero 52 aggiornate nel tempo sino al Decreto Legge 7 gennaio 2022 numero 1 che assicurano l’esercizio delle attività in piscina.
Si tratta di misure legate all’emergenza sanitaria che, se necessario, potranno essere ulteriormente declinate, tramite nuovi protocolli.
Nel dettaglio, l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde CoViD-19 rafforzata e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).
Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 marzo 2022, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a piscine, centri natatori, centri benessere per le attività all’aperto e al chiuso, inclusi spogliatoi e docce.
Fino al 14 febbraio 2022, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di attività è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Il documento illustra le misure di prevenzione e protezione, le pratiche di igiene negli spazi comuni, le modalità di attuazione delle misure, le modalità di verifica, controllo e monitoraggio delle stesse, le sanzioni, nonché le disposizioni per le piscine pubbliche e private esplicitate nell’allegato 5 “Disposizioni per le piscine pubbliche e private”.
Le disposizioni contenute si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche e per tutte valgono i seguenti obblighi
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato
- Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
- Prevedere l’accesso agli impianti tramite prenotazione.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce
- Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale con divieto all’utilizzo promiscuo degli armadietti
- Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani
- Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni
- Calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al DPCM del 13 ottobre 2020 e s.m.
- Calcolare il numero e gestire le entrate dei frequentatori
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature
- Assicurare l’efficacia dei trattamenti acqua e la frequenza dei controlli sul posto dei parametri
- Confermare idoneità dell’acqua alla balneazione con preventive analisi
- Vietare di soffiarsi il naso e urinare in acqua e far indossare pannolini contenitivi ai bambini
- Pulire e disinfettare le aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature
- Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria
- Assicurare lo stesso trattamento per le piscine ludiche e quelle natatorie
- Raccomandare al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini
- Le vasche che non rispettano le indicazioni esposte sono interdette all’uso
- Rigoroso monitoraggio delle vasche per bambini
- Definire le modalità di accesso alle strutture da parte di ogni tipologia di utente e misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.