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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Aprile 2008
In data 14 Dicembre u.s. e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 il decreto legislativo n. 231 che porta a definitiva attuazione le Direttive CE 2005/60/CE e 2006/70/CE concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi e ne reca le misure di attuazione. Per quanto concerne le novità che interessano sostanzialmente tutti i soggetti e pertanto anche le aziende, è necessario fare riferimento all’art. 49 del D. Lgs sopra citato e che qui viene brevemente riassunto nelle sue parti essenziali:
- UTILIZZO DI DENARO CONTANTE Le aziende hanno espresso tutta la propria soddisfazione rilanciando l’ iniziativa in prospettiva di altre analoghe manifestazioni quali:Mosca, Dubai, Stoccarda,Colonia ecc. ci proveremo!A decorrere dal 30 Aprile 2008 cambieranno in misura radicale le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. E’ questa una delle novità dotate di maggiore impatto sul comportamento economico di imprese e privati cittadini
- NUOVI LIMITI In funzione di quanto sopra scenderà innanzitutto da 12.500,00 a 5.000,00 Euro il limite massimo per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, di istituti di moneta elettronica e Poste Spa (art 49 c. 1 D. Lgs 231).
- CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ SUGLI ASSEGNI Dall’importo di Euro 5.000,00 compresi in avanti, non si potranno più effettuare pagamenti con denaro contante ed inoltre i moduli di assegni bancari e postali verranno rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa già muniti della clausola NON TRASFERIBILITA’. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera – assoggettati a imposta di bollo di Euro 1,50 cadauno – da utilizzarsi esclusivamente per importi non superiori ai 5.000,00 Euro.
- ASSEGNI AMESSI ALL’ORDINE DI SE’ STESSI E’ di estrema importanza rilevare che sempre il suddetto art. 49 c. 8 contenga una importante e nuova previsione normativa in relazione agli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cioè con la dicitura “a me stesso” o “a me medesimo”). Tali assegni non possono circolare ma possono essere solo girati dal traente stesso unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste italiane Spa.
Tale nuova regola varrà senza alcun limite di importo
- LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE Il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore non può essere pari o superiore a Euro 5.000,00. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a Euro 5.000,00, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29/12/2007) devono essere estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo di Euro 5.000,00 entro il 30 Giugno 2009.
- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA Tutte le disposizioni di cui al presente art.49, salvo quanto riportato al precedente punto 5, entreranno in vigore il 30/04/2008.
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